Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 91
Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16
, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.