Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 88
Impianti sportivi di interesse regionale
(programma 2.4.4.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 27, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4
, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1995.
2.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.