Art. 86
Strutture assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 2, comma 3, e dall'
articolo 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, č autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.