Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 85
Strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1.
Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24
, come sostituito dall'
articolo 44, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3
, č autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1994 e lire 10.000 milioni per l' anno 1995.
2.
Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.