Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 73
 Accordi di programma - Fondi regionali
(programma 0.6.3.)
1. La spesa di lire 4.000 milioni complessivi per l' anno 1994, come rideterminata dall' articolo 101, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e la quota di lire 4.000 milioni dell' autorizzazione di spesa prevista dall' articolo 16, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per il medesimo anno, devono intendersi autorizzate per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
2. La spesa di lire 6.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
3. La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma 5, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata per l' anno 1994 e ridotta, rispettivamente, dall' articolo 101, comma 6, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, e dall' articolo 16, comma 3, della legge regionale n. 30/1992, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
5. La spesa di lire 6.000 milioni complessivi autorizzata per lire 5.000 milioni e rideterminata per lire 1.000 milioni per l' anno 1994 rispettivamente dagli articoli 7, comma 1, e 101, comma 7, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
6. La quota di lire 20.000 milioni, autorizzata per l' anno 1994 dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, e imputata al capitolo corrispondente al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 dal comma 3, lettera a), del medesimo articolo, deve intendersi autorizzata per l' anno 1995, fermo restando il relativo onere a carico del precitato capitolo 934.