1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli Enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'
articolo 66 della legge regionale n. 10/1988, come modificato dall' articolo 3 - la somma complessiva di lire 103.000 milioni per l' anno 1993, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2.
Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell' anno 1993, la somma complessiva di lire 103.000 milioni, di cui:
a) lire 51.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.