Art. 68
Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitą previste dagli articoli 5 e 13 della
legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno, rispettivamente, di lire 300 milioni e di lire 1.000 milioni.
2.
Le annualitą relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 300 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.300 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1997;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 1998.
3. L' onere complessivo di lire 2.900 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.