Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 61
 Contributi pluriennali alle imprese
commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalitā previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
7. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. All' articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale n. 36/1988, le parole << non superiori a lire 300 milioni >> e << di importo inferiore a lire 20 milioni >> sono sostituite, rispettivamente, dalle parole << non superiori a lire 600 milioni >> e << di importo inferiore a lire 50 milioni >>.
Note:
1 Comma 9 bis aggiunto da art. 1, comma 1, L. R. 52/1993