1. All'
articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
<< d) la copertura degli oneri sostenuti dalle Province per l' assunzione, il mantenimento in servizio e l' inquadramento del personale impiegato per l' esercizio delle funzioni trasferite, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. >>.