Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 53
Programmi di commercializzazione
(programma 3.2.1.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2
, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1995.
2.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.