Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 37
 Finanziamenti straordinari agli Enti locali
per l' acquisto e la realizzazione di impianti
ed attrezzature sportive (programma 2.4.4.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Monfalcone un finanziamento straordinario per l' acquisto, la ristrutturazione e la manutenzione di impianti ed attrezzature sportive in corso di dismissione da parte di enti ed aziende a partecipazione statale.
2. La domanda per la concessione del finanziamento, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa relativi agli interventi da realizzare, è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive. Ciascuna quota annuale del finanziamento può essere erogata in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del finanziamento ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993, lire 600 milioni per l' anno 1994 e lire 200 milioni per l' anno 1995.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6143 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tolmezzo un contributo pluriennale, nella misura massima di cui al comma 8, per un periodo di dieci anni, a copertura degli oneri, in linea capitale e per interessi, del mutuo da stipulare per la realizzazione dell' impianto del tiro a segno.
6. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 5.
7. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 5 è presentata al Servizio delle attività ricreative e sportive, corredata dalla deliberazione con cui il Comune dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale deve risultare il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
10. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.