Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 32
 Interventi a favore dell' istruzione universitaria
(programma 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1995, un limite d' impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere di lire 2.000 milioni, corrispondente all' annualità autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. La domanda per la concessione del contributo è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura, corredata da un preventivo di massima della spesa. Ciascuna quota annuale può essere concessa in via anticipata ed in un' unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo ne indica i termini e le modalità di rendicontazione.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
8. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
9. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5186 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 28, L. R. 4/1999