Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 31
 Contributi agli Enti regionali per il diritto allo
studio universitario (ERDISU) per gli investimenti
(programma 2.3.2.)
2. Per le finalitā previste dall' articolo 16, comma 1, lettera a bis) della legge regionale n. 55/1990, come sostituita dal comma 1, č autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1994 e lire 4.000 milioni per l' anno 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 5199 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5199 č inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 111, comma 1, L. R. 47/1993
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 12/2005