Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 30
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.700 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.450 milioni per l' anno 1993 e lire 1.250 milioni per l' anno 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.700 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale n. 11/1969, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Centro internazionale di scienze meccaniche (CISM) di Udine un finanziamento per lo sviluppo della ricerca scientifica, per le attrezzature scientifiche e per la loro manutenzione, nonché per l' arredamento, per lo svolgimento di corsi speciali di interesse regionale e per l' attività istituzionale.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.350 milioni fa carico al capitolo 5245 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.