Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 29
 Realizzazione della macchina di luce di sincrotrone
(programmi 2.3.3. e 0.1.4.)
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 24, come integrato dall' articolo 65 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, dopo le parole << medesima società >> sono inserite le parole << nonché a concedere finanziamenti anche infruttiferi >>.
6. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Sincrotrone Trieste società consortile per azioni >> contributi pluriennali, nella misura massima di lire 1.800 milioni annui, per un periodo di dieci anni, a riduzione o a copertura del costo dei mutui da stipulare per far fronte agli oneri connessi alla realizzazione della macchina di luce di sincrotrone.
7. La misura dei contributi suddetti è ragguagliata all' importo medio annuo della quota interessi, compreso l' eventuale preammortamento, rilevabile dai piani di ammortamento.
8. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 6 è presentata alla Direzione regionale degli Affari finanziari e del patrimonio, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la Società dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante, nonché il programma delle opere a fronte delle quali si è reso necessario il ricorso all' indebitamento. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulta il piano di ammortamento, in linea capitale e per interessi.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.800 milioni.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
11. L' onere complessivo di lire 3.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 1461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare garanzie fidejussorie, sino alla concorrenza di lire 15.000 milioni, sui mutui stipulati ai sensi del comma 6.
14. La concessione della garanzia è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore alle finanze.
15. La domanda di concessione della garanzia è accompagnata da una attestazione con cui il legale rappresentante della Società dichiara l' impossibilità, da parte della Società medesima, a prestare idonee garanzie.
16. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 13 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
2 Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
3 Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012
4 Comma 5 abrogato da art. 30, comma 1, lettera dd), L. R. 10/2012