Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 23
 Interventi nel settore dei porti
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, č autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alla annualitā autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2009, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalitā previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, come modificato dall' articolo 25, comma 15, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
10. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
12. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2008, fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.