Art. 20
Centri storici
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della
legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, č autorizzato, nell' anno 1994, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2013.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.