Art. 2
Norme di indirizzo programmatico per il
riordinamento istituzionale e degli
assetti societari ed aziendali
1. La Regione, al fine di conseguire gli obiettivi di efficacia e coordinamento dell' azione pubblica regionale, nel contesto di un riordinamento istituzionale teso a conferire maggiore organicità agli interventi in alcuni comparti considerati di importanza preminente, procede alla riorganizzazione ed al riassetto degli Enti strumentali.
2. La Regione procede altresì ad un adeguamento ed a un riassetto delle proprie partecipazioni al capitale di società finanziarie, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, segnatamente nel settore finanziario ed in quello delle infrastrutture.
3. Nel quadro del riordino della legislazione regionale nel settore dell' agricoltura, la Regione infine promuove lo smobilizzo e la vendita di complessi aziendali appartenenti al patrimonio regionale, al fine di destinare adeguate risorse finanziarie al credito agricolo.