Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 17
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le domande di edilizia agevolata l' unità di contributo di cui al quarto comma dell' articolo 88 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è ridotta a lire 50.000 per i richiedenti che fruiscono di un reddito - determinato ai sensi degli articoli 24 e 25 della stessa legge - inferiore a lire 30 milioni, ed a lire 30.000 per gli altri richiedenti.
3. In via di interpretazione autentica delle norme concernenti l' edilizia agevolata, la semplice presentazione della domanda, pur in presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi prescritti, non dà titolo all' ottenimento del contributo. A tutte le domande in possesso dei requisiti predetti è dato corso compatibilmente con le risorse destinate dal bilancio regionale.
4. Il disposto di cui al comma 1 si applica alle domande presentate dopo l' 8 giugno 1992.
6. I benefici di cui al comma 5 sono concessi, prioritariamente, nell' ambito della categoria ivi indicata, a coloro che abbiano acquistato o realizzato alloggi la cui superficie utile residenziale non superi i centoventi metri quadrati, o i centoquaranta metri quadrati nei casi di recupero edilizio.
7. Le misure di superficie di cui al comma 6 sono attestate dagli interessati mediante atto notorio.
8. Per le finalità previste dall' articolo 88 e dall' articolo 94 - come modificato dall' articolo 38 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - della legge regionale n. 75/1982, e dal presente articolo, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1994 e dall' anno 1995, un limite di impegno di lire 8.000 milioni ed un limite di impegno di lire 14.000 milioni.
10. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2014 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 60, comma 1, L. R. 45/1993
2 Derogata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 2, L. R. 45/1993