Art. 16
Diffusione della conoscenza del
patrimonio faunistico regionale
(programma 1.6.1.)
1. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'
articolo 140 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il Servizio autonomo della caccia e della pesca provvede alla realizzazione di studi, corsi informativi e convegni concernenti il patrimonio faunistico regionale, compresa l' ittiofauna e le altre materie trattate dal Servizio medesimo, curando anche la predisposizione e la diffusione di apposito materiale didattico-divulgativo.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.