1.
Nelle more della predisposizone del piano di bacino del trasporto pubblico locale previsto dall' articolo 8 della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, come modificato dall' articolo 127, al fine di una più funzionale utilizzazione delle risorse destinate al settore, l' Amministrazione regionale, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore competente, e sentito il parere del Comitato regionale per il trasporto pubblico locale, può adottare:
a) il programma delle linee, delle corse, ovvero delle percorrenze complessive massime per ciascuna azienda di trasporto, sia urbano che extraurbano, assistibili con i contributi annuali di esercizio di cui alla legge regionale n. 41/1986;
b) programmi specifici, anche su proposta delle Amministrazioni provinciali, per particolari problematiche concernenti la mobilità delle persone o per particolari aree in cui si avverta l' esigenza della ristrutturazione dei servizi esistenti, istituendo, modificando o sopprimendo le unità di gestione o i singoli servizi di trasporto pubblico locale, sia regionali che comprensoriali, previa consultazione, in quest' ultimo caso, delle Amministrazioni provinciali interessate.