Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 125
Partecipazione finanziaria dei soci
ai Consorzi garanzia fidi
1.
A decorrere dall' 1 gennaio 1995 i conferimenti da parte dell' Amministrazione regionale ai Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali sono subordinati alla condizione prevista dall'
articolo 15, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2
.
(1)
Note:
1
Parole soppresse al comma 1 da art. 57, comma 5, L. R. 29/1996