1. All' articolo 2, terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1965, n. 23, dopo le parole << nel decreto di concessione >> sono aggiunte le parole << e nei limiti dell' importo delle provvidenze concesse >>.
2. La modifica di cui al comma 1 si applica alle provvidenze concesse dopo l' entrata in vigore della presente legge.