Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 115
1. All' articolo 26, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le parole << traffici internazionali >> sono sostituite dalle parole << traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali >>.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dal comma 1, fanno carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.