Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 110
Posizioni debitorie pregresse
(programma 3.4.3.)
1.
Per le finalità previste dall'
articolo 45, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30
, è autorizzata la spesa di lire 5 milioni per l' anno 1993.
2.
Il predetto onere di lire 5 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.