Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
Art. 104
Sedi regionali (programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.