Art. 12
Cartografia tecnica regionale
(programmi 0.5.2. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della
legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'
articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.