Legge regionale 19 dicembre 1992 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 21/08/2003

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali >>.

Art. 1

1. L' articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:

<< Art. 20

1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti. >>.

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003

Art. 3

(1)

1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall' atto dell' elezione della Giunta regionale conseguenti al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia in carica.

Note:

Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1993