Legge regionale 19 dicembre 1992 , n. 42 - TESTO VIGENTE dal 21/08/2003
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 << Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali >>.
Art. 1
1. L' articolo 20 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
1. La Giunta regionale è composta dal Presidente, da otto Assessori effettivi e da due Assessori supplenti. >>.
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 13/2003
Art. 3
(1)
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall' atto dell' elezione della Giunta regionale conseguenti al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia in carica.
Note:1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1993