Art. 3
1. Le disposizioni della presente legge trovano applicazione a decorrere dall' atto dell' elezione della Giunta regionale conseguenti al rinnovo del Consiglio regionale del Friuli - Venezia Giulia in carica.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 1, L. R. 16/1993