Legge regionale 19 dicembre 1992 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 19/12/1992

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 5

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, successivamente prorogati con l' articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, con l' articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, con l' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, con l' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, e con l' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6, assunti anteriormente alla data del 31 dicembre 1985, nonché i provvedimenti di spesa assunti successivamente per ulteriori emolumenti da essi derivanti.