Legge regionale 19 dicembre 1992 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 19/12/1992

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 3

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilità, nonché gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all' atto dell' esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all' atto dell' esame dell' ultimo pagamento.