Legge regionale 19 dicembre 1992 , n. 41 - TESTO VIGENTE dal 19/12/1992

Disposizioni sulle modalità di svolgimento del riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati per le spese connesse agli interventi delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

Art. 1

1. Per quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, al riscontro amministrativo interno successivo sui rendiconti dei funzionari delegati, per le spese connesse agli interventi nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, si procede nei modi indicati dalla presente legge.

Art. 2

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto viene effettuato, all' atto dell' esame dei documenti giustificativi del pagamento o nei casi di erogazione effettuate ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall' articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, contestualmente all' esame dei documenti relativi all' erogazione della prima rata d' acconto.

Art. 3

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo relativo ai provvedimenti per gli interventi pubblici di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche, di interesse pubblico locale e regionale, e di opere di pubblica utilità, nonché gli interventi pubblici per la progettazione ed esecuzione diretta delle opere di riparazione e di ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, viene effettuato di norma all' atto dell' esame dei documenti giustificativi allegati al certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo e, comunque, all' atto dell' esame dell' ultimo pagamento.

Art. 4

1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi al pagamento dei compensi ai professionisti di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e alle società di progettazione di cui all' articolo 87, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, viene effettuato sulla base della documentazione fiscale inerente al singolo pagamento, in conformità ai disciplinari approvati rispettivamente con DPGR n. 02084/Pres. del 28 novembre 1977 e con deliberazione della Giunta regionale 3 maggio 1978, n. 1552.

Art. 5

1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, successivamente prorogati con l' articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, con l' articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, con l' articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, con l' articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, e con l' articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6, assunti anteriormente alla data del 31 dicembre 1985, nonché i provvedimenti di spesa assunti successivamente per ulteriori emolumenti da essi derivanti.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.