1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti per i contratti di lavoro a termine previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, successivamente prorogati con l'
articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1980, n. 1, con l'
articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, con l'
articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, con l'
articolo 1 della legge regionale 18 gennaio 1983, n. 6, con l'
articolo 1 della legge regionale 23 gennaio 1984, n. 3, e con l'
articolo 5 della legge regionale 21 gennaio 1985, n. 6, assunti anteriormente alla data del 31 dicembre 1985, nonché i provvedimenti di spesa assunti successivamente per ulteriori emolumenti da essi derivanti.