1. Per ogni rendiconto il riscontro amministrativo sui provvedimenti relativi agli interventi per il recupero statico e funzionale e per la ricostruzione degli edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto viene effettuato, all' atto dell' esame dei documenti giustificativi del pagamento o nei casi di erogazione effettuate ai sensi dell'
articolo 18 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dall'
articolo 47 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, contestualmente all' esame dei documenti relativi all' erogazione della prima rata d' acconto.