All'
articolo 8 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 3 bis. Ferma restando l' applicazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti, qualora l' infrazione a norma della presente legge abbia altresì comportato manomissione, alterazione o deterioramento dei luoghi considerati negli articoli 1 e 2, i responsabili sono tenuti alla restituzione in pristino.
3 ter. L' inottemperanza all' obbligo suddetto, malgrado formale diffida, comporta l' applicazione del comma 7 dell' articolo 3.
3 quater. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale, viene irrogata una ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di lire 1.500.000 ad un massimo di lire 12.000.000 in rapporto alla gravità del danno arrecato. >>.