2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell'
articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all' approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.