Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

CAPO II

Spese finanziate con maggiori entrate o con stornitra capitoli di spesa

Art. 52

Istituzione del Fondo regionale per gli interventidi solidarietà internazionale(programma 0.6.1.)

(1)(3)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1974, n. 25 e dall' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 24, la Regione istituisce il << Fondo regionale per interventi di solidarietà internazionale >>.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, allo scopo di incrementare il Fondo regionale di cui al comma 1.

(2)

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1992.

4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (2.1.162.1.08.07) con la denominazione << Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale >> con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.

Comma 2 interpretato da art. 108, comma 2, L. R. 1/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 56/1993

Art. 53

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 54

Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi(programma 1.3.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a riassegnare al Comune di Trieste un contributo di lire 540 milioni per la realizzazione del terzo lotto della strada pedonale Obelisco - Monte Spaccato.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 540 milioni per l' anno 1992.

4. Al predetto onere di lire 540 milioni si provvede con la maggior entrata di pari importo derivante dalla restituzione del contributo già concesso per le medesime finalità. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1051 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale, per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è elevato, in termini di competenza, di lire 540 milioni per l' anno 1992.

5. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione nel caso di revoca di contributi nell' ambito degli interventi previsti dall' articolo 1, secondo comma, numeri 1 e 2, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai contributi assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1986.

(1)(2)

Note:

Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 2, L. R. 37/1992

Comma 5 interpretato da art. 107, comma 1, L. R. 47/1993

Art. 55

Formazione professionale della polizia comunale(programma 2.5.1.)

1. Nel quadro delle finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale previsto nell' ambito del Piano regionale per la formazione professionale di cui all' articolo 8 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per l' anno 1992.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 5876 (1.1.142.2.06.05) con la denominazione << Spese per la realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l' anno 1992.

3. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62, relativamente alla realizzazione dei corsi di formazione professionale della polizia comunale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale un finanziamento di lire 160 milioni per l' anno 1992.

4. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1992.

5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI il capitolo 5877 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione << finanziamenti all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per la realizzazione di corsi di formazione per la polizia comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 160 milioni per l' anno 1992.

6. All' onere complessivo di lire 200 milioni per l' anno 1992 derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1747 dello stato di previsione precitato.

Art. 56

Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.)

(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità a secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.

4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese, da utilizzare per le finalità e secondo le modalità dell' articolo 23 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la concessione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 3 del predetto articolo 23.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1004 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 35/1987 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1992.

7. Per le finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 73 milioni per l' anno 1992.

8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l' anno 1992.

9. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1992.

11.

( ABROGATO )

(2)

12.

( ABROGATO )

(3)

13.

( ABROGATO )

(4)

14.

( ABROGATO )

(5)

15.

( ABROGATO )

(6)

16.

( ABROGATO )

(7)

17. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 95 milioni per l' anno 1992.

18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6537 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Aiuti supplementari forfetari alle aziende e alle cooperative agricole che già fruiscono dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità Economica Europea a termini del Regolamento CEE 18 febbraio 1980, n. 458 - fondi regionali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 95 milioni per l' anno 1992.

19. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 752 milioni per l' anno 1992.

20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l' anno 1992.

21. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale - fondi regionali >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.

23. All' onere complessivo di lire 3.540 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;

a) capitolo 986 - lire 500 milioni;

b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;

c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;

d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;

e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;

f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;

g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;

h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;

i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 87 del 25 febbraio 1992;

l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003

Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Art. 57

Interventi nel settore industriale(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 85 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 85 milioni per l' anno 1992.

3. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.

4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.

5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, un contributo straordinario, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca, al servizio delle imprese del settore, destinato al controllo igienico sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico.

6. La domanda relativa alla concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale dell' industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa. Il contributo predetto può essere corrisposto in via anticipata nella misura e con le modalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 20 gennaio 1991, n. 2.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria n. 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7293 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio del Prosciutto di San Daniele per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca destinato al controllo igienico - sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.

9. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.

10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - Rubrica n. 24 - programma 3.2.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione << Contributi in conto capitale per interventi di ricerca, preparazione alla coltivazione e risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.

11. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.

12. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato da lire 50 milioni per l' anno 1992.

13. All' onere complessivo di lire 2.235 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

a) capitolo 7275 - lire 85 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

b) capitolo 7348 - lire 1.850 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;

c) capitolo 7544 - lire 100 milioni;

d) capitolo 7549 - lire 200 milioni.

Art. 58

Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, lettera f) della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Al predetto onere di lire 500 milioni per l' anno 1992, in termini di competenza, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.

Art. 59

Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.)

1. Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato dall' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è ridotto dell' importo di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

2.

( ABROGATO )

(1)

3.

( ABROGATO )

(2)

4. L' onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

5. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.

6. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Note:

Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012

Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012

Art. 60

Consolidamento finanziario di impreseinteressate dagli effetti di processi di crisio di ristrutturazione aziendale(programma 3.3.3. e 3.5.1.)

(3)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell' istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.

(1)

2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo non inferiore, dell' Istituto di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale, così come definite dalla legge regionale n. 12/1991, nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.

(2)

3. Il Fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per garantire i finanziamenti posti in essere per le finalità di cui al comma 2 a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione ubicate nel territorio regionale.

4. Previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze di concerto con l' Assessore all' industria, l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l' Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico riferimento alle garanzie ed all' ammontare massimo di ogni singola operazione assicurando il rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla legge regionale n. 12/1991.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l' anno 1992.

7. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - Istituito ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1986, n. 32, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - del Consorzio regionale garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (FinReCo) con il finanziamento straordinario di lire 250 milioni per l' anno 1992.

8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.

9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1992.

11. All' onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.

Note:

Integrata la disciplina del comma 1 da art. 117, L. R. 47/1993

Integrata la disciplina del comma 2 da art. 117, L. R. 47/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 55, L. R. 13/2000