Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

CAPO III

Interventi nel settore delle attività economiche

Art. 31

Finanziamenti straordinari alle Comunità montaneper lo sviluppo dell' agriturismo(programma 0.7.1.)

1. L' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

<< Art. 28

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all' attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

3. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1000 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.

Art. 32

Valorizzazione dell' acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 22 primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 11, della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6375 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1992.

Art. 33

Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un contributo straordinario di lire 800 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle risultanze attestate dal conto consuntivo del Consorzio di bonifica per l' anno 1991.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6739 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna per il ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.

Art. 34

Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 35

Operazioni di locazione finanziaria alle impreseindustriali(programma 3.2.2.)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

3. L' Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di domande, presentate alla Direzione regionale dell' industria ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ad operazioni di locazioni finanziaria mobiliare già concluse prima dell' emissione del provvedimento di ammissione al contributo, ivi comprese quelle di cui al comma 1, a concedere un contributo una tantum, da erogarsi in un' unica soluzione, pari al totale delle quote scadute e non pagate.

4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7359 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per il pagamento delle rate scadute >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 221, comma 1, L. R. 5/1994

Art. 36

Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiateda calamità naturali(programma 3.2.6.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 37

Interventi nel settore dell' acquacolturaProgrammi integrati mediterranei(programma 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 732 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 732 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 732 milioni per l' anno 1992.

Art. 38

Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

Art. 39

Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 30/1978 un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 40

Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 41

Centri commerciali(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 42

Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 43

Operazioni di locazione finanziaria delle impresedi autotrasporto(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 44

Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)

1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull' ambiente e sulle strutture, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.

2. Per le finalità del comma 1 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 1424 (2.1.156.2.09.17) con la denominazione << Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l' alleggerimento del traffico stradale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992.

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 46

Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni per l' anno 1992.

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012