Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

TITOLO III

Norme autorizzative di nuoveo maggiori spese

CAPO I

Interventi nel settore dell' ambiente,delle opere pubbliche e dell' edilizia

Art. 18

Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18 l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 19

Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 800 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali.

2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2296 (2.1.154.2.08.16) con la denominazione << Contributo straordinario al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana per le spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.

Art. 20

Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 700 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.

3. L' onere complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

5. Per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.

6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.

Art. 21

Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, un limite di impegno di lire 2.000 milioni e un limite di impegno di lire 3.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 2.000 milioni per l' anno 1993;

b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;

c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 22

Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 7 ter, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 500 milioni per l' anno 1993;

b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;

c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 23

Finanziamenti straordinari per espropriazioniper pubblica utilità(programma 1.4.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.

Art. 24

Nuova sede dell' Amministrazione provincialedi Pordenone(programma 1.4.3.)

1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 dall' articolo 21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è revocato.

2. Per le finalità previste dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato, nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.

3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.

4. L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1 è ridotto di lire 1.500 milioni per l' anno 1993 ed in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 3 rimane invariato per l' anno 1994.

5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 25

Finanziamento straordinario alla Comunitàmontana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Natisone, per le finalità e con le modalità di cui all' articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, un contributo straordinario per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra-Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3716 (2.1.235.5.10.17) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra - Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

CAPO II

Interventi nel settore dei servizi sociali

Art. 26

Strutture socio assistenziali

(programmi 2.2.2. e 2.2.4.) 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.

3. Per i finanziamenti da concedersi nell' anno 1992, il termine previsto dall' articolo 4 della legge regionale n. 44/1987 è fissato a trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.

4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall' articolo 22 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 2870 del 13 giugno 1990, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziali di minori e giovani adulti con problemi di devianza e disagio psichico.

5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:

a) deliberazione dell' organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;

b) relazione illustrativa dei lavori.

6. Per la concessione e l' erogazione della sovvenzione di cui al comma 7 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992.

8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione << Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l' accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell' ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità >> e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1992.

9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.

10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l' importo della spesa sostenuta.

11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi straordinari alle associazioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di riabilitazione, di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori di adeguamento e restauro di locali e per l' acquisto di attrezzature e di arredi ai sensi dell' articolo 3, del comma 2, della legge regionale n. 44/87 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 27

Finanziamenti straordinari nel settore sanitarioe della formazione sanitaria(programma 2.1.3.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Croce Verde - Basso Friuli, con sede in Cervignano del Friuli, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali.

2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.

3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4498 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali >>; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.

5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 250 milioni, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.

6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano finanziario dell' intervento e da una relazione illustrativa Le quote del contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun esercizio. Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo del contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.

7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.

8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VI - è istituito il capitolo 4499 (2.1.242.5.06.05) con la denominazione << Contributo straordinario a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima >> e con lo stanziamento complessivo, di lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.

9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Policlinico universitario di Udine un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica.

10. La domanda di concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata di un' apposita deliberazione adottata dall' organo di amministrazione del Policlinico, nonché da una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e delle relative necessità finanziarie.

11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4425 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione << Contributo straordinario al Policlinico universitario di Udine per la ristrutturazione edilizia e l' adeguamento tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 28

Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)

1. Per le finalità previste all' articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.

Art. 29

Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 51, terzo comma, della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 280 milioni per l' anno 1992.

3. Per le finalità previste dall' articolo 39, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993-1994.

5. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1992.

6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 900 milioni per l' anno 1992.

Art. 30

Beni culturali(programma 2.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 150 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L' onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

CAPO III

Interventi nel settore delle attività economiche

Art. 31

Finanziamenti straordinari alle Comunità montaneper lo sviluppo dell' agriturismo(programma 0.7.1.)

1. L' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è sostituito dal seguente:

<< Art. 28

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all' attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo 1989, n. 11.

3. All' assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54. >>.

2. Per le finalità previste dall' articolo 28 della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1000 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1992.

Art. 32

Valorizzazione dell' acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)

1. Per le finalità previste dagli articoli 22 primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1985, n. 11, della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6375 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell' acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1992.

Art. 33

Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un contributo straordinario di lire 800 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle risultanze attestate dal conto consuntivo del Consorzio di bonifica per l' anno 1991.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6739 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna per il ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.

Art. 34

Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 2.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 35

Operazioni di locazione finanziaria alle impreseindustriali(programma 3.2.2.)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

3. L' Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di domande, presentate alla Direzione regionale dell' industria ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, relative ad operazioni di locazioni finanziaria mobiliare già concluse prima dell' emissione del provvedimento di ammissione al contributo, ivi comprese quelle di cui al comma 1, a concedere un contributo una tantum, da erogarsi in un' unica soluzione, pari al totale delle quote scadute e non pagate.

4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7359 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi una tantum a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per il pagamento delle rate scadute >>, e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 221, comma 1, L. R. 5/1994

Art. 36

Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiateda calamità naturali(programma 3.2.6.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 20 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, come sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 37

Interventi nel settore dell' acquacolturaProgrammi integrati mediterranei(programma 3.2.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 732 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 732 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 732 milioni per l' anno 1992.

Art. 38

Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2, terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965, n. 21, come aggiunto dall' articolo 3 della legge regionale 1 giugno 1970, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 27 novembre 1971, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

Art. 39

Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 30/1978 un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 40

Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.

Art. 41

Centri commerciali(programma 3.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 42

Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.

3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 43

Operazioni di locazione finanziaria delle impresedi autotrasporto(programma 1.5.4.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.

3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.

Art. 44

Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)

1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull' ambiente e sulle strutture, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.

2. Per le finalità del comma 1 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.

4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 1424 (2.1.156.2.09.17) con la denominazione << Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l' alleggerimento del traffico stradale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992.

Art. 45

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002

Art. 46

Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l' anno 1992.

2. Il predetto onere di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni per l' anno 1992.

Art. 47

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012