Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 92

Modifica dell' articolo 87della legge regionale n. 4/1992

1. All' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:

<< 9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo. >>.

2. All' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 10 è sostituito dal seguente:

<< 10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale n. 26/1967. >>.

3. All' articolo 87 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, il comma 14 è sostituito dal seguente:

<< 14. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992. >>.