﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 settembre 1992

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 37della legge regionale n. 4/1992</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 37  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma   1   sono   presentate   alla   Direzione   regionale dell' istruzione   e   della   cultura,   corredate    dalla deliberazione esecutiva con cui dispone   l' assunzione  del mutuo o dell' atto  di  adesione   dell' istituto  mutuante. L' erogazione  della  prima  annualità  dei  contributi  è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> All' articolo 37  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   4.  Per  le  modalità  di  determinazione  della  spesa ammissibile, e  quelle  relative  alla  presentazione  delle domande,  ed  alla  concessione,  erogazione  e  revoca  dei contributi,  si  osservano   in   quanto   applicabili,   le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8,  9,  10  e  12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' articolo 37  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  5. Per l' anno 1992 il  termine  di  presentazione  delle domande è il 30 settembre 1992.  &gt;&gt;.</p></p></p></body></html>