Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 88

Integrazione dell' articolo 30 dellalegge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

1. All' articolo 30, comma 4, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione << enti ed associazioni qualificati >> è sostituita dalla locuzione << enti, società ed associazioni qualificati >>.

2. Per quanto previsto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 4769, dopo la locuzione << ad associazioni >> è inserita la locuzione << e società >>.