﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 settembre 1992

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti e contributi pluriennalia favore degli Enti locali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Qualora le  leggi  regionali  di  settore  contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come  la  massima  durata  possibile,  fermo restando  il  potere   dell' Amministrazione  regionale   di concedere ed  erogare  contributi  o  finanziamenti  per  un periodo inferiore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il periodo  di  cui  al  comma  1,  qualora  gli  Enti realizzino l' opera  con  il  ricorso  ai mezzi reperiti sul mercato   finanziario,  non  potrà  essere  inferiore  alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora  sia superiore a tale durata, i  finanziamenti  ed  i  contributi regionali potranno essere destinati agli oneri  di  gestione conseguenti   all' investimento  in  parola,  a  seguito  di apposita richiesta dell' Ente interessato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  trovano applicazione   anche   nei   confronti   delle   fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data  di entrata in vigore della presente legge.</p></p></body></html>