Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 68

Integrazione del << Fondo rischi >> dell' Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per l' anno 1992, per l' integrazione del fondo rischi dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 34 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1577 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione << Contributo all' " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l' integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milione per l' anno 1992.