﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 settembre 1992

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione del &lt;&lt;  Fondo rischi  &gt;&gt; dell' Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per   l' anno 1992, per l' integrazione del fondo rischi dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 34 della  legge  regionale  9  luglio  1990,  n.  29,  per   la concessione di garanzie per  le  iniziative  da  realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  7  -  programma  3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1577   (2.1.254.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributo all' " Agenzia per  lo  sviluppo economico della montagna  SpA "   per   l' integrazione  del fondo  rischi  per  la  concessione  di  garanzie   per   le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo  9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;,  e  con   lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milione per l' anno 1992.</p></p></body></html>