Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 64

Valorizzazione delle risorse agricole(programma 0.7.1.)

(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità e secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura.

2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1002 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003