Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 56

Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.)

(1)

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità a secondo le modalità della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.

2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.

4. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese, da utilizzare per le finalità e secondo le modalità dell' articolo 23 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per la concessione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 3 del predetto articolo 23.

5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1004 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 35/1987 >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1992.

7. Per le finalità previste dal regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni e dall' articolo 22 della legge regionale 18 novembre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 73 milioni per l' anno 1992.

8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l' anno 1992.

9. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.

10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1992.

11.

( ABROGATO )

(2)

12.

( ABROGATO )

(3)

13.

( ABROGATO )

(4)

14.

( ABROGATO )

(5)

15.

( ABROGATO )

(6)

16.

( ABROGATO )

(7)

17. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 95 milioni per l' anno 1992.

18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6537 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Aiuti supplementari forfetari alle aziende e alle cooperative agricole che già fruiscono dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità Economica Europea a termini del Regolamento CEE 18 febbraio 1980, n. 458 - fondi regionali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 95 milioni per l' anno 1992.

19. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 752 milioni per l' anno 1992.

20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l' anno 1992.

21. Per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo post - natale ai sensi dell' articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale - fondi regionali >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.

23. All' onere complessivo di lire 3.540 milioni per l' anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;

a) capitolo 986 - lire 500 milioni;

b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;

c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;

d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;

e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;

f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;

g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;

h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;

i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 87 del 25 febbraio 1992;

l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003

Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010

Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010