﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 settembre 1992

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sedi regionali(programma 0.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n.  20,  così  come  integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16  agosto  1982,  n. 53, e dall' articolo 53  della  legge  regionale  11  maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire  3.000  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa  carico  al capitolo 1152 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 3.000  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' onere di lire 3.000 milioni  per   l' anno  1992, derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore    entrata    di     pari     importo     derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato  dall' articolo  13.  A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello  stato  di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992  è  elevato, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per  l' anno 1992.</p></p></body></html>