Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 39

Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 30/1978 un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1992.

2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.

3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.