Legge regionale 07 settembre 1992 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.

Art. 21

Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)

1. Per le finalità previste dall' articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, un limite di impegno di lire 2.000 milioni e un limite di impegno di lire 3.000 milioni.

2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:

a) lire 2.000 milioni per l' anno 1993;

b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;

c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.