﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 07 settembre 1992

      , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017</p><p style="text-align: justify;"><strong>Assestamento del bilancio  ai  sensi   dell' articolo  10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni  al bilancio per l' anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Variazioni al bilancio pluriennale 1992- 1994ed al bilancio per l' anno 1992</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   1</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Assestamento di bilancio</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Ai sensi dell' articolo 10, primo comma,  della  legge regionale  20  gennaio  1982,   n.   10,   come   sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 1989,  n. 32,  il  saldo  finanziario  presunto  complessivo  di  lire 108.400.000.000 - costituito dalle poste di avanzo  presunto di lire  90.000.000.000  e  di  lire  18.400.000.000,  quota vincolata, iscritte tra le entrate nel bilancio  pluriennale per gli anni 1992-1994 e nel bilancio per l' anno  1992,  in applicazione dell' articolo 4,  terzo  comma,  della  citata legge regionale 10/1982, come modificato   dall' articolo  1 della  legge  regionale  11  dicembre  1989,   n.   32,   è aggiornato, in base ai  risultati  accertati  alla  chiusura dell' esercizio 1991,   nell' importo  complessivo  di  lire 126.520.619.717, mediante elevazione della  precitata  posta di lire 90.000.000.000 a lire 108.120.619.717.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il saldo finanziario complessivo di cui al comma 1  è determinato sommando alla giacenza di  cassa,  accertata  in lire 446.691.757.065, i residui attivi al 31 dicembre  1991, accertati in lire 2.696.709.892.594, e sottraendo i  residui passivi   al   31   dicembre   1991,   accertati   in   lire 1.731.629.491.551, nonché i trasferimenti  all' anno  1992, accertati in lire 1.285.251.538.391.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ai sensi dell' articolo 10, primo comma,  della  legge regionale n.  10/1982,  le  poste  relative   all' ammontare presunto  dei  residui  attivi  e   passivi,   delle   somme trasferite e della giacenza di cassa - iscritte nel bilancio di previsione per  l' anno  1992  -  sono  aggiornate  negli ammontari complessivi indicati al comma 2.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   2</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione dell' entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   3</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzadello stato di previsione della spesa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   4</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzarelative ad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1992-1994  e  del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   5</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di competenzarelative alla contrazione di mutui</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In relazione al disposto del Titolo II  e  del  Titolo IV, Capo I, nello stato di previsione dell' entrata e  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  D  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   6</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella variazioni di cassa</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella &lt;&lt;  E  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   7</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Approvazione tabella riduzione limiti d' impegno</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  I  limiti    d' impegno   riportati     nell' annessa tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; vengono ridotti  -  in  corrispondenza  alle quote che non risultano più  impegnabili,  in  applicazione dell' articolo 20, ultimo comma, della legge 5 agosto  1978, n. 468 - per gli importi e  per  i  periodi  indicati  nella tabella medesima.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione capitoli di entrata</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono istituiti i capitoli  857  e  858  con  la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono istituiti i capitoli  263  e  546  con  la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione capitolo di spesa epartita di fondo globale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno  1992  è  istituito  il  capitolo   1130   con   la classificazione indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> All' elenco n. 4 -  fondo  globale  -  spese  correnti (cap. 8900) allegato al bilancio pluriennale  per  gli  anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992  è  istituita  la partita n. 3 con la classificazione indicata   nell' annessa tabella &lt;&lt;  C  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   All' elenco  n.  5   -   fondo   globale   -   spese d' investimento (cap. 8920) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1992 ed al bilancio per  l' anno  1992  è istituita la partita n. 12 con la  classificazione  indicata nell' annessa tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Cambio rubrica e programma</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il capitolo 3302 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1992-1994  e  del bilancio per l' anno 1992 è trasferito dalla Rubrica n.  13 - programma 1.4.1. - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Iscrizione di capitolo nell' elenco spese d' ordine</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il  capitolo  1130  è  inserito   nell' elenco  n.  3 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e al bilancio per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche del codice di finanza regionale</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il codice di finanza regionale del capitolo 3012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio  per   l' anno  1992  è modificato come di seguito: 1.2.210.3.10.11.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifiche ed integrazioni al disposto degli articoli 12, 13 e 14della legge regionale n. 5/1992</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 12  della  legge  regionale  6  febbraio 1992, n. 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  1. Ai sensi dell' articolo 7,  numero  2)  dello  statuto speciale di autonomia e   dell' articolo  19,  primo  comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10,  e  successive modificazioni   ed   integrazioni,   è    autorizzata    la stipulazione di ulteriori mutui, sino  alla  concorrenza  di lire 129,8 miliardi, in ragione di lire  70,5  miliardi  per l' anno 1992, lire 45,3 miliardi per  l' anno  1993  e  lire 14,0 miliardi per l' anno 1994.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Agli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 5/1992, al   termine   dei   commi   2,   dopo   la   locuzione   &lt;&lt;  dell' Amministrazione regionale  &gt;&gt; è aggiunta  la  seguente locuzione: &lt;&lt;  e deve, comunque, essere eseguita entro il  31 dicembre 1993  sulla  base  degli  impegni  risultanti  alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992.  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo  14, comma 1, della  legge  regionale  6  febbraio  1992,  n.  5, l' Amministrazione  regionale  è  autorizzata,   ai   sensi dell' articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, a stipulare nell' anno 1992 un mutuo  dell' ammontare  massimo di lire 15.000 milioni per la copertura dell' onere relativo a ripiano,  nei  limiti  previsti   dall' articolo  48,  dei disavanzi d' esercizio relativi all' anno 1991 delle Aziende di trasporto pubblico locale.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riduzione limiti d' impegno relativiad assegnazioni statali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite d' impegno  di  lire  665.000.000  assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 6, primo comma,  lettera a), della legge 9  maggio  1975,  n.  153,  autorizzato  con l' articolo 59 della legge regionale 12 giugno 1978, n.  62, sui capitoli corrispondenti agli attuali 262 dello stato  di previsione dell' entrata e 6372 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per   l' anno  1992,  già  ridotto  di  lire 521.055.652 a decorrere dall' anno 1986 con l' articolo  16, primo comma, della legge regionale 13 agosto 1986, n.  34  e di  lire  46.941.642  a  decorrere   dall' anno   1991   con l' articolo 12, comma 1, della legge regionale  6  settembre 1991, n. 47, è ulteriormente ridotto di lire  18.933.144  a decorrere dall' anno 1992, in  relazione   all' accertamento della minore entrata di pari  importo  disposto  sul  citato capitolo 262 dello stato di previsione dell' entrata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli  anni  dal  1992  al  1997,  sono  ridotte  di  lire 18.933.144 per ciascuno degli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Gli stanziamenti  dei  capitoli  262  dello  stato  di previsione dell' entrata e 6372 dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 sono ridotti   dell' importo complessivo di lire 56.799.432, suddiviso in ragione di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le riduzioni relative  agli  anni  dal  1995  al  1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio  per  gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Alla copertura  della  spesa  di  lire  39.376.219.717 relativa all' anno  1992  corrispondente  alla  somma  della differenza tra le variazioni in aumento  ed  in  diminuzione previste  dalla  tabella  &lt;&lt;   B   &gt;&gt;  (articolo  3   -   lire 24.674.219.717) e delle nuove o maggiori spese  autorizzate, per  il   medesimo   anno,   con   il   Titolo   III   (lire 14.702.000.000) si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 18.120.619.717, con la disponibilità  derivante    dall' aumento del saldo finanziario, il cui ammontare  è    aggiornato nell' importo specifico all' articolo 1, comma    1;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 216.600.000, con le  maggiori  entrate  previste    dalla tabella &lt;&lt;  A  &gt;&gt; (articolo 2);</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 6.618 milioni, mediante storno dai sottoelencati    capitoli  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del    bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1992-1994  e   del    bilancio per l' anno  1992  degli  importi  a  fianco  di    ciascuno indicati:</p><p style="text-align: justify;">1) capitolo 881 - lire 500 milioni,  corrispondenti  alla       quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e  trasferita       ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge       regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto       dell' Assessore alle finanze  n.  9  del  12  febbraio       1992;</p><p style="text-align: justify;">2) capitolo 2019 - lire 150 milioni.    3) capitolo 2270 - lire  140  milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore  alle  finanze  n.  9  del  12       febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">4) capitolo 2271 - lire  300  milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore  alle  finanze  n.  9  del  12       febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">5) capitolo 2272 - lire 300 milioni, corrispondenti  alla       quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e  trasferita       ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge       regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto       dell' Assessore alle finanze  n.  9  del  12  febbraio       1992;</p><p style="text-align: justify;">6) capitolo 2400 - lire  300  milioni,  corrispondenti  a       parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e       trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,       della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con       decreto dell' Assessore  alle  finanze  n.  9  del  12       febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">7) capitolo 3004 - lire 240 milioni;</p><p style="text-align: justify;">8) capitolo 3976 - lire 385 milioni;</p><p style="text-align: justify;">9) capitolo 4011 - lire 100 milioni, corrispondenti  alla       quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e  trasferita       ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della  legge       regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,   con   decreto       dell' Assessore alle finanze  n.  9  del  12  febbraio       1992;</p><p style="text-align: justify;">10) capitolo 6520 - lire 53 milioni;</p><p style="text-align: justify;">11) capitolo 7259 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">12) capitolo 7348 - lire 3.150  milioni  corrispondenti  a      parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e      trasferita ai sensi dell' articolo 6,  secondo  comma,      della legge regionale 20  gennaio  1982,  n.  10,  con      decreto dell' Assessore  alle  finanze  n.  9  del  12      febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">13) capitolo 7594 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) per  lire  10.000  milioni,  in  relazione  agli   storni    autorizzati dal disposto dell' articolo 49;</p><p style="text-align: justify;">e) per lire 4.421 milioni, con le disponibilità  risultanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; (articolo 7).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Alla copertura della  spesa  di  lire  17.611  milioni relativa all' anno 1993 corrispondente alla somma  algebrica della  differenza  tra  le  variazioni  in  aumento  ed   in diminuzione previste dalla tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt; (articolo 3  lire 8.311 milioni), delle nuove o  maggiori  spese  autorizzate, per il  medesimo  anno,  con  il  Titolo  III  (lire  10.800 milioni), e della minore spesa prevista   all' articolo  24, comma 1 (lire 1.500 milioni), si provvede:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 8537 - lire 11.000 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 6.611 milioni, con le  disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; (articolo 7).</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Alla copertura delle maggiori  spese  di  lire  10.500 milioni - relativa all' anno 1994 previste al Titolo III, ad esclusione dell' articolo 24, si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 3.772 milioni corrispondenti alle disponibilità    derivanti dalla comma algebrica delle variazioni previste    dalla tabella &lt;&lt;  B  &gt;&gt; (articolo 3);</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 6.728 milioni, con le  disponibilità  derivanti    dalle riduzioni  di  limiti   d' impegno  previste  dalla    tabella &lt;&lt;  F  &gt;&gt; (articolo 7).</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">ACCORDI DI PROGRAMMA</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 1 dellalegge regionale n. 39/ 1991(programma 0.6.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 1  della  legge  regionale  2  settembre 1991, n. 39, il comma 1, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  1. Per il  finanziamento  straordinario  di  investimenti pubblici per opere ed infrastrutture  la  cui  realizzazione formi oggetto di accordi di  programma  stipulati  ai  sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo  di  lire  51.500 milioni,  ripartito  per  settori  di   intervento   secondo l' articolazione seguente:<p style="text-align: justify;">a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di  interesse    locale;</p><p style="text-align: justify;">b) lire   5.500   milioni   per   interventi   di   sviluppo    ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio  di    proprietà degli enti locali,  destinato  a  funzioni  di    interesse pubblico;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 15.000 milioni per investimenti in  opere  pubbliche    dirette  alla  riqualificazione  di  aree  urbane  e  per    infrastrutture  a   servizio   della   circolazione   nei    capoluoghi provinciali, ivi compresi  i  parcheggi  ed  i    percorsi ciclopedonali;</p><p style="text-align: justify;">d) lire 3.500 milioni per  infrastrutture  di  distribuzione    dell' energia e per la dotazione di  servizi  nelle  aree    attrezzate per insediamenti produttivi;</p><p style="text-align: justify;">e) lire 4.500 milioni per opere  di  sistemazione  idraulica    nonché per opere pubbliche di ripristino  ambientale  di    aree già sede di attività estrattive.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, così come  sostituito dal comma 1, la spesa complessiva  di  lire  8.000  milioni, suddivisa in ragione di  lire  4.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1992 e 1993,  autorizzata,  rispettivamente,  per ciascuna delle due quote annuali, dall' articolo 4, comma 3, della legge regionale n.  39/1991,  e   dall' articolo  102, comma 3, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di  lire  1.000  milioni per l' anno 1992 e lire 1.500  milioni  per   l' anno  1993, fermo restando il residuo onere a carico  del  capitolo  923 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno  1992.  La  spesa  di  lire  4.000   milioni,   come rideterminata per l' anno 1994, dall' articolo 101, comma 3, della legge regionale  n.  4/1992,  e  posta  a  carico  del capitolo 924 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, è revocata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, così come  sostituito dal  comma  1,  la  spesa  di  lire  3.000   milioni,   come rideterminata per l' anno 1994 dall' articolo 101, comma  6, della legge regionale n. 4/1992, è ridotta  di  lire  1.500 milioni, fermo  restando  il  residuo  onere  a  carico  del capitolo 930 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 39/1991, così come  sostituito dal comma 1, e per le finalità ivi previste, è autorizzata la spesa complessiva di lire  8.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992,  lire  1.500 milioni per l' anno 1993 e lire 5.500 milioni  per   l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> L' onere complessivo di lire 2.500 milioni,  suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per  l' anno  1992  e  lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fa carico  al  capitolo  921 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, il cui stanziamento complessivo, è elevato di lire 2.500 milioni,  suddivisi  in  ragione  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni  per   l' anno 1993. A tale onere si  provvede  mediante  storno,  di  pari importo, in relazione al disposto di cui  al  comma  2,  del capitolo 923 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> L' onere di lire 5.500 milioni per   l' anno  1994  fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994,  il  cui stanziamento è elevato di pari importo.  A  tale  onere  si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui ai commi 2 e 3:<p style="text-align: justify;">a) per lire 4.000 milioni, dal capitolo 924 dello  stato  di    previsione precitato;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 1.500 milioni, dal capitolo 930 dello  stato  di    previsione precitato.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Accordi di programma(programma 0.6.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per il  finanziamento  straordinario  di  investimenti pubblici per opere ed infrastrutture  la  cui  realizzazione formi oggetto di accordi di  programma  stipulati  ai  sensi dell' articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, è autorizzato lo stanziamento complessivo  di  lire  22.000 milioni,  per  interventi  ricompresi  nei  settori  di  cui all' articolo 1, comma 1, lettere a), c) e  d)  della  legge regionale  2  settembre  1991,  n.   39,   come   sostituito dall' articolo 16, comma 1.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 22.000 milioni per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  -  a  decorrere dal  1994  - sono istituiti  -  alla Rubrica 6  -  programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria  2.3.  -  Sezione VIII - i seguenti capitoli:<p style="text-align: justify;">a) 934   (2.1.233.3.08.15)   con   la    denominazione    &lt;&lt;     Finanziamenti straordinari per  gli  interventi  previsti    dall' articolo 1, comma 1, lettere  a),  c)  e  d)  della    legge regionale n. 39/91, nell' ambito degli  accordi  di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n. 10/88  &gt;&gt; e con lo stanziamento di lire 20.000  milioni    per l' anno 1994;</p><p style="text-align: justify;">b) 935   (2.1.233.3.08.15)   con   la    denominazione    &lt;&lt;     Finanziamenti straordinari per  gli  interventi  previsti    dall' articolo 1, comma 1, lettere  a),  c)  e  d)  della    legge regionale n. 39/91, nell' ambito degli  accordi  di    programma di cui all' articolo 10 della  legge  regionale    n. 10/88 - finanziato con contrazione di mutuo  &gt;&gt;  e  con    lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> All' onere  complessivo  di  lire  22.000  milioni  si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per  lire  20.000  milioni  per   l' anno  1994  mediante    prelievo, di pari importo, dall' apposito  fondo  globale    iscritto sul capitolo  8920  dello  stato  di  previsione    precitato (Partita n. 40 dell' elenco n.  5  allegato  al    bilancio predetto);</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 2.000 milioni per l' anno 1994 con  la  maggiore    entrata di  pari  importo  derivante   dall' applicazione    dell' articolo 12 della legge regionale 5 febbraio  1992,    n. 5, come modificato dall' articolo 13. A tale  fine  lo    stanziamento del capitolo 1650 dello stato di  previsione    dell' entrata  del  bilancio  pluriennale  per  gli  anni    1992-1994 è elevato di lire 2.000 milioni  per   l' anno    1994.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Norme autorizzative di nuoveo maggiori spese</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' ambiente,delle opere pubbliche e dell' edilizia</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  18</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2  bis  della legge  regionale  28  agosto  1989,  n.  22,  come  inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18 l' Amministrazione regionale è autorizzata a  concedere  un finanziamento straordinario di lire 500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 2268 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  19</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>    L' Amministrazione     regionale   è   autorizzata concedere al Consorzio  per la  depurazione  e la disciplina degli scarichi   ed   il   risanamento   delle   acque   del comprensorio    della    Bassa    Friulana   un   contributo straordinario, nella misura massima di lire 800 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli  oneri  derivanti  dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il contributo di cui al comma 1 può  essere  concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica  soluzione.  Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal  decreto  di concessione del contributo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  11  -  programma  1.1.2. - spese correnti -  Categoria  1.5.  -  Sezione  VIII  -  è istituito  il  capitolo  2296   (2.1.154.2.08.16)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributo straordinario al  Consorzio  per la  depurazione  e  la  disciplina  degli  scarichi  ed   il risanamento  delle  acque  del  comprensorio   della   Bassa Friulana per le spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti  dalla  predisposizione  di studi sugli effetti ambientali  &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  20</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3,  primo comma, lettera a), della legge regionale 2  settembre  1981, n.  63,  come  sostituito   dall' articolo  1  della   legge regionale  27   dicembre   1986,   n.   60,   ed   integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre  1991,  n. 56, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 700 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 700 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1993  al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.400   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2002 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste  dagli  articoli  3,  primo comma, lettera b), e 4, della legge  regionale  2  settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo  1  della  legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata  la  spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa  carico  al capitolo 2662 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1992-1994,   il   cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni  per   l' anno 1993.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  21</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 17, commi 1 e 2, della legge regionale  6  settembre  1991,  n.  47,  sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno  1993  e dall' anno 1994, un limite di impegno di lire 2.000  milioni e un limite di impegno di lire 3.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 2.000 milioni per l' anno 1993;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1994  al    2007;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   7.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2008 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  22</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 7 ter,  comma 2, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come  inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985,  n. 53, sono autorizzati, a decorrere rispettivamente dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno  di  lire  500 milioni ciascuno.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:<p style="text-align: justify;">a) lire 500 milioni per l' anno 1993;</p><p style="text-align: justify;">b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1994  al    2012;</p><p style="text-align: justify;">c) lire 500 milioni per l' anno 2013.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.500   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2013 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  23</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari per espropriazioniper pubblica utilità(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 18, comma  6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 3375 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  24</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Nuova sede dell' Amministrazione provincialedi Pordenone(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 dall' articolo  21, comma 4, della legge regionale 5 febbraio  1992,  n.  4,  è revocato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dall' articolo 21, comma  1, della legge regionale n. 4/1992 è autorizzato,   nell' anno 1994, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni  dal  1994  al 2003.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> L' onere di lire 1.500  milioni,  corrispondente  alla annualità autorizzata  per   l' anno  1994,  fa  carico  al capitolo 3410 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1992-1994,   il   cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma  1  è ridotto di lire  1.500  milioni  per   l' anno  1993  ed  in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 3 rimane invariato per l' anno 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2003 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  25</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento straordinario alla Comunitàmontana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alla Comunità montana delle Valli  del  Natisone, per le finalità e con le modalità di cui all' articolo 11, primo comma, lettera a), della  legge  regionale  20  maggio 1985,  n.   22,   un   contributo   straordinario   per   la realizzazione della strada intercomunale per Clastra-Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di  San  Pietro  al Natisone.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa complessiva  di  lire  300  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni  1992  e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  14  -  programma  1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  3716   (2.1.235.5.10.17)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributo  straordinario  a  favore  della Comunità  montana  delle  Valli   del   Natisone   per   la realizzazione  della  strada   intercomunale   per   Clastra - Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo  e  di  San Pietro al Natisone  &gt;&gt;, e con lo stanziamento complessivo  di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire  150  milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dei servizi sociali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  26</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Strutture socio assistenziali</span></p><p style="text-align: justify;">(programmi 2.2.2.  e 2.2.4.)    1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3  della  legge  regionale  14  dicembre  1987,  n.  44,  è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 4850 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per i finanziamenti da concedersi nell' anno 1992,  il termine previsto dall' articolo 4 della legge  regionale  n. 44/1987 è fissato a trenta giorni dall' entrata  in  vigore della presente legge.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal  Progetto  -  pilota  in tema di disadattamento,  devianza  e  criminalità  previsto dall' articolo 22 della legge regionale 19 maggio  1988,  n. 33, approvato dalla Giunta regionale  con  deliberazione  n. 2870 del 13 giugno 1990,   l' Amministrazione  regionale  è autorizzata a concedere la Comune di Trieste una sovvenzione straordinaria   per   i   lavori   di   adeguamento   e   di ristrutturazione  di  parte  di  un  immobile  destinato   a Comunità sperimentale per  l' accoglienza  residenziali  di minori e giovani adulti con problemi di devianza  e  disagio psichico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Il finanziamento di cui al  comma  4  è  concesso  su presentazione  alla  Direzione  regionale   dell' assistenza sociale, entro trenta giorni dall' entrata in  vigore  della presente legge, di apposita domanda corredata di:<p style="text-align: justify;">a) deliberazione   dell' organo  competente  relativa   alla    realizzazione   dei   lavori   di   adeguamento   e    di    ristrutturazione;</p><p style="text-align: justify;">b) relazione illustrativa dei lavori.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per la concessione e l' erogazione  della  sovvenzione di cui al comma 7 si applicano le procedure  previste  dalla legge  regionale  31  ottobre  1986,  n.  46,  e  successive modificazioni ed integrazioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata  la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 -  programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria  2.3.  -  Sezione VIII  -  il   capitolo   4852   (2.1.232.3.08.07)   con   la denominazione &lt;&lt;   Sovvenzione  straordinaria  al  Comune  di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale  per l' accoglienza  residenziale  di  minori  e  giovani  adulti nell' ambito   del   Progetto   -   pilota   in   tema    di disadattamento,  devianza  e  criminalità   &gt;&gt;  e   con   lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere alle associazioni previste dall' articolo 42 della legge  regionale  8   luglio   1987,   n.   19,   contributi straordinari, anche a consuntivo, per l' acquisto di aziende o rami d' azienda destinati ai centri di  riabilitazione  di cui all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87, nonché per lavori  di  adeguamento  e  restauro  di  locali  e  per l' acquisto  di  attrezzature   e   di   arredi   ai   sensi dell' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 44/87.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> I contributi sono  concessi  su  presentazione,  alla Direzione regionale dell' assistenza sociale,  entro  trenta giorni dall' entrata in  vigore  della  presente  legge,  di apposita domanda corredata di preventivo da cui  risulti  la spesa   da   sostenere,   ovvero   da   fatture   od   altra documentazione idonea ad attestare  l' importo  della  spesa sostenuta.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Nello stato di previsione della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 -  programma 2.2.4. - spese di investimento - Categoria  2.4.  -  Sezione VIII  -  il   capitolo   4992   (2.1.242.3.08.07)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi straordinari  alle  associazioni di cui all' articolo 42 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19,  per   l' acquisto  di  aziende  o  rami   d' azienda destinati ai centri di riabilitazione, di cui  all' articolo 42 della legge regionale n. 19/87,  nonché  per  lavori  di adeguamento e restauro  di  locali  e  per   l' acquisto  di attrezzature e di arredi ai  sensi   dell' articolo  3,  del comma 2,  della  legge  regionale  n.  44/87   &gt;&gt;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500  milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  27</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari nel settore sanitarioe della formazione sanitaria(programma 2.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere, a favore della Croce Verde -  Basso  Friuli,  con sede   in   Cervignano   del   Friuli,   un    finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l' acquisto e il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un immobile da adibire  alle  finalità istituzionali.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La domanda per la  concessione  del  finanziamento  è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell' intervento e  da  una  relazione illustrativa.  Il  finanziamento  può  essere  concesso  ed erogato in via anticipata ed  in   un' unica  soluzione.  Le modalità   di   rendicontazione       dell' utilizzo    del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione  del medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  17  -  programma  2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito  il  capitolo  4498   (2.1.242.3.08.08)   con   la denominazione  &lt;&lt;   Finanziamento  straordinario  alla  Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l' acquisto  e  il ripristino, l' arredamento e l' attrezzatura di un  immobile da  adibire  alle  finalità  istituzionali   &gt;&gt;;  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere,   a   favore   della   Scuola   per    infermieri professionali  e  assistenza  sanitaria   di   Gorizia,   un contributo straordinario, nella misura massima di  lire  250 milioni, per  la  realizzazione  di  opere  di  manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La domanda per la concessione del contributo di cui al comma  5  è  presentata  alla  Direzione  regionale   della sanità, corredata dal Piano finanziario dell' intervento  e da  una  relazione  illustrativa  Le  quote  del  contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata  ed  in un' unica soluzione all' inizio  di  ciascun  esercizio.  Le modalità di rendicontazione dell' utilizzo  del  contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dal comma 5  è  autorizzata la spesa complessiva  di  lire  250  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 100 milioni per  l' anno  1992  e  lire  150 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  17  -  programma  2.1.3. - spese di investimento  -  Categoria  2.4.  - sezione  VI - è   istituito   il    capitolo    4499    (2.1.242.5.06.05) con la denominazione &lt;&lt;  Contributo  straordinario  a  favore della  Scuola  per  infermieri  professionali  e  assistenza sanitaria di  Gorizia  per  la  realizzazione  di  opere  di manutenzione  straordinaria  del   convitto   della   Scuola medesima  &gt;&gt; e con lo stanziamento complessivo, di  lire  250 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  100  milioni  per l' anno 1992 e lire 150 milioni per l' anno 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  al  Policlinico   universitario   di   Udine   un finanziamento straordinario  di  lire  500  milioni  per  la ristrutturazione  edilizia  e   l' adeguamento   tecnologico dell' Istituto di anatomia ed istologia patologica.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span>  La  domanda  di  concessione  del  finanziamento  è presentata alla Direzione regionale della sanità  corredata di  un' apposita  deliberazione  adottata   dall' organo  di amministrazione del Policlinico, nonché  da  una  relazione illustrativa degli interventi da eseguire e  delle  relative necessità finanziarie.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità previste dal comma 9 è  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992, alla Rubrica  n.  17  -  programma  2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito  il  capitolo  4425   (2.1.242.3.08.08)   con   la denominazione &lt;&lt;   Contributo  straordinario  al  Policlinico universitario di Udine per la  ristrutturazione  edilizia  e l' adeguamento tecnologico  dell' Istituto  di  anatomia  ed istologia patologica  &gt;&gt; e con lo stanziamento  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste all' articolo 6 della  legge regionale  30  agosto   1976,   n.   48,   come   sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 23  agosto  1984,  n. 37, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per  l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 200  milioni  fa  carico  al capitolo 5165 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  29</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2.  e 2.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste   dall' articolo  51,  terzo comma, della legge regionale  30  gennaio  1984,  n.  4,  è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 280  milioni  fa  carico  al capitolo 5183 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 280 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dall' articolo 39, comma  1, della  legge  regionale  5  settembre  1989,   n.   25,   è autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  500  milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli anni 1993 e 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere complessivo di lire 500  milioni  fa carico al capitolo 5240  dello  stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1992-1994,  il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli anni 1993-1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  15  della legge regionale  2  luglio  1969,  n.  11,  come  sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire  900  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Il predetto onere di lire 900  milioni  fa  carico  al capitolo 5244 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 900 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  30</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Beni culturali(programma 2.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  14  della legge regionale 23 novembre 1981,  n.  77,  come  modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16  agosto  1982,  n. 52, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 150 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 150 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   450   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  5433  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2011 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore delle attività economiche</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  31</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari alle Comunità montaneper lo sviluppo dell' agriturismo(programma 0.7.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> L' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre  1987, n. 35, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">&lt;&lt;                         Art.  28</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti  straordinari destinati   all' attuazione  di   iniziative   dirette   per attività   promozionali   e   di   propaganda   a    favore dell' agriturismo, volte a favorire la qualificazione  degli operatori del settore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> I finanziamenti di  cui  al  comma  1  possono  essere utilizzati  anche  per  la  concessione  di  contributi  per servizi   ed   infrastrutture   riguardanti   lo    sviluppo dell' agriturismo, nonché per la concessione  di  incentivi agli operatori agrituristici, secondo le  modalità  di  cui agli articoli 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, come modificata dalla legge regionale 7 marzo  1989,  n. 11.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   All' assegnazione  dei  finanziamenti  regionali  si provvede  secondo  le  modalità  e  le  procedure  di   cui all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della  legge  regionale  10 dicembre 1986, n. 54.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  28  della legge regionale n. 35/1987, come sostituito dal comma 1,  è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  6  -  programma  0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1000   (2.1.234.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti straordinari  alle  Comunità montane per lo sviluppo   dell' agriturismo   &gt;&gt;,  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100  milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  32</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Valorizzazione dell' acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dagli  articoli  22  primo comma, lettera b), e 24, come sostituito   dall' articolo  2 della legge regionale 23 marzo  1985,  n.  11,  della  legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata  la  spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  23  -  programma  3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  6375   (2.1.243.3.10.10)   con   la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  in  conto  capitale  per   lo sviluppo e la valorizzazione  dell' acquacoltura  sia  nelle acque dolci interne, sia  in  quelle  salmastre,  vallive  e lagunari - fondi regionali  &gt;&gt;, e  con  lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  33</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al Consorzio  di  bonifica  Cellina  -  Meduna  un contributo straordinario di lire 800  milioni  ai  fini  del ripiano   delle   passività   risultanti   alla    chiusura dell' esercizio 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle  risultanze  attestate  dal   conto   consuntivo   del Consorzio di bonifica per l' anno 1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23  -  programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione  X  -  il capitolo 6739  (1.1.154.2.10.10)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Contributo straordinario a favore del Consorzio di  bonifica Cellina - Meduna per il ripiano delle passività  risultanti alla chiusura dell' esercizio 1991  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni  per   l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  34</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi sugli interessi per investimentidelle imprese industriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è autorizzato, nell' anno 1992, il  limite  di  impegno  di lire 2.000 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   6.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  7330  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  35</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di locazione finanziaria alle impreseindustriali(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti  dall' applicazione  del  comma  1 fanno carico al capitolo  7350  dello  stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni  1992-1994 e del  bilancio  per   l' anno  1992,  il  cui  stanziamento presenta sufficiente disponibilità.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> L' Amministrazione regionale è autorizzata, a  fronte di   domande,   presentate    alla    Direzione    regionale dell' industria ai sensi della legge  regionale  6  dicembre 1976, n. 63, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni, relative ad operazioni di  locazioni  finanziaria  mobiliare già concluse prima  dell' emissione  del  provvedimento  di ammissione al contributo, ivi  comprese  quelle  di  cui  al comma 1, a concedere un contributo una tantum,  da  erogarsi in un' unica soluzione, pari al totale delle quote scadute e non pagate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per le finalità previste dal comma 3, è  autorizzata la spesa complessiva di lire  1.000  milioni,  suddivisa  in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni  1992  e 1993.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  24  -  programma  3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  7359   (2.1.243.3.10.28)   con   la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  una  tantum  a  favore  delle piccole e medie imprese industriali e  degli  operatori  del settore della pesca e dell' acquacoltura in acque  marine  e lagunari  nelle  operazioni  di  locazione  finanziaria   di macchine  ed  attrezzature  per  il  pagamento  delle   rate scadute  &gt;&gt;, e con lo stanziamento complessivo di lire  1.000 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1992 e 1993.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 221, comma 1, L. R. 5/1994</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  36</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiateda calamità naturali(programma 3.2.6.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  20  della legge regionale 28  agosto  1982,  n.  68,  come  sostituito dall' articolo 4 della legge regionale 17 gennaio  1984,  n. 2, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno  di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  7726  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  37</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore dell' acquacolturaProgrammi integrati mediterranei(programma 3.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8,  comma  1, della  legge  regionale  27  dicembre  1989,   n.   40,   è autorizzata la spesa di lire 732 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 732  milioni  fa  carico  al capitolo 7632 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 732 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  38</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  2,  terzo comma, numero 1), della legge regionale 18 ottobre 1965,  n. 21, come aggiunto dall' articolo 3 della legge  regionale  1 giugno 1970, n. 17, e  sostituito   dall' articolo  3  della legge regionale  27  novembre  1971,  n.  52,  e  successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa  carico  al capitolo 8033 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 1.000  milioni  per   l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  39</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale  28  aprile  1978,  n.  30,     l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  ai  Consorzi  garanzia fidi tra le piccole imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 30/1978 un finanziamento di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8044 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  40</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra  le piccole imprese commerciali di cui   all' articolo  1  della legge regionale n. 32/1973, un  finanziamento  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8294 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  41</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Centri commerciali(programma 3.4.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato,  nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2011.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  8222  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2011 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  42</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste  dalla  legge  regionale  8 aprile 1982, n. 25, è  autorizzato,   nell' anno  1992,  il limite di impegno di lire 200 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 200 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   600   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  8297  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  43</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Operazioni di locazione finanziaria delle impresedi autotrasporto(programma 1.5.4.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato,   nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 300 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   900   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  3921  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1995  e  1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  44</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In conformità  agli  obiettivi  del  Piano  regionale della viabilità ed al fine di  contenere  gli  effetti  del traffico stradale di  automezzi  pesanti   sull' ambiente  e sulle strutture, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade  nel territorio   regionale   gli    oneri    conseguenti    alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l' alleggerimento del  traffico  stradale  nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità del comma 1 l' Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di  concerto  con   l' Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su  conforme  deliberazione della Giunta regionale,  una  convenzione  con  le  società concessionarie, nella quale siano fissati  i  termini  e  le modalità del rimborso,  che  è  comunque  erogato  in  via posticipata sulla base delle ricevute  attestanti  il  costo dei rimborsi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n.  7  -  programma 1.5.1. - spese correnti - Categoria  1.5  -  Sezione  IX  il capitolo 1424  (2.1.156.2.09.17)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Rimborso alle società concessionarie  di  autostrade  degli oneri   conseguenti   alle   liberalizzazioni   di    tratti autostradali per garantire  l' alleggerimento  del  traffico stradale  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1992.</p></p><a name="art45"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  45</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  46</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  2,  primo comma, lettera d), della legge regionale 25 agosto 1965,  n. 16,  e  successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 2.300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.300 milioni fa  carico  al capitolo 8520 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 2.300  milioni  per   l' anno 1992.</p></p><a name="art47"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  47</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi che non comportanomaggiori oneri</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO I</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Spese finanziate con mutui</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  48</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziendedi trasporto pubblico locale ai sensi dell' articolo 1 deldecreto legge n. 296/ 1992(programma 1.5.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per quanto previsto dall' articolo 1 del decreto legge 26 maggio 1992, n. 296, al fine di  assicurare,  nel  limite massimo di lire  15.000  milioni,  la  copertura  del  costo standardizzato dei servizi  di  trasporto  pubblico  locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere  al ripiano del disavanzo di esercizio relativo  all' anno  1991 delle  aziende  di  trasporto  pubbliche,  private   ed   in concessione,   nei   limiti   della   quota   corrispondente all' ammontare del costo standard corrente  dei  servizi  di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna  azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera  a),  della legge regionale 21 ottobre 1986,  n.  41,  non  coperto  dai contributi di esercizio regionali a  ciascuna  assegnati  ai sensi dell' articolo 50 della legge  regionale  n.  41/1986, nonché  dai  contributi  statali  correnti  di  settore  e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità di cui al comma 1 è  autorizzata  la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito, nella Rubrica n. 14  -  programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione  IX  -  il capitolo 3983  (1.1.155.2.09.18)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale  per il ripiano dei disavanzi di  esercizio  relativi   all' anno 1991 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo  &gt;&gt; e con lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire 15.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Al predetto onere di lire 15.000 milioni si  provvede, in relazione al disposto di cui  all' articolo  13,  con  la maggiore entrata, di pari importo, prevista al capitolo 1660 -  di  nuova  istituzione  -  nello  stato   di   previsione dell' entrata  del  bilancio  pluriennale   per   gli   anni 1992-1994 e del  bilancio  per   l' anno  1992  -  Titolo  V - Categoria 5.1. - (5.1.0.) con la denominazione  &lt;&lt;   Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano  dei  disavanzi  di esercizio relativi all' anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico  locale  nel  limite  della   copertura  del  costo standardizzato  del  servizio  pubblico    &gt;&gt;,   e   con   lo stanziamento, in  termini  di  competenza,  di  lire  15.000 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  49</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2.  e 1.5.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata per l' anno  1992   dall' articolo  113,  comma  3  della  legge regionale   n.   4/1992,   per   le    finalità    previste dall' articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, e già imputata  al  capitolo  2399 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2406, di  nuova istituzione - nello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11  -  programma  1.1.3. - spesa di investimento -  Categoria  2.1.  -  Sezione  VIII - (2.1.210.3.08.16) con la  denominazione  &lt;&lt;   Finanziamenti per la  realizzazione  degli  impianti  di  smaltimento  dei rifiuti previsti  dal  sistema  integrato  o  dal  programma d' emergenza di cui alla  legge  n.  475/88  finanziato  con contrazione di mutuo  &gt;&gt;, e con lo stanziamento,  in  termini di competenza, di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La  spesa  di  lire  1.000  milioni,  autorizzata  per l' anno 1992  dall' articolo  8  della  legge  regionale  n. 41/1991, per e finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera  c),  della  legge  regionale  n.  41/1991,  e  già imputata al capitolo 2400 dello stato  di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del bilancio per l' anno 1992, è posta a  carico  del  capitolo 2407, di nuova istituzione - nello stato di previsione della spesa del bilancio predetto - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.3. - spese di investimento - Categoria  2.1.  -  Sezione VIII (2.1.210.3.08.16) con la denominazione &lt;&lt;  Spese per  la predisposizione di progetti - pilota  e  per   l' attuazione della normativa in materia di catasto  ed  osservatorio  dei rifiuti - finanziato con contrazione di mutuo  &gt;&gt;, e  con  lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992   dell' articolo  68,  comma  15,  della  legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le  finalità  previste dall' articolo 1, della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55,  e  già  imputata  al  capitolo  2912  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 2938,  di  nuova  istituzione  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio predetto - alla  Rubrica n. 12 - programma 1.3.2. - spese di investimento - Categoria 2.1. - Sezione X (2.1.210.3.10.12) con la  denominazione  &lt;&lt;  Spese per la manutenzione delle opere idraulico -  forestali -  finanziato  con  contrazione  di  mutuo   &gt;&gt;,  e  con   lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  3.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La spesa di lire  3.000  milioni  per   l' anno  1992, autorizzata, rispettivamente,  per lire 1.000 milioni  dall' articolo 18, comma 5,  della  legge  regionale  6  settembre 1991, n. 47, e per  lire 2.000  milioni  dall' articolo  16, comma 5, della legge  regionale  n. 4/1992, per le finalità previste dall'  articolo 1,  primo  e secondo  comma,  della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2,  e  già imputata  al capitolo 3330 dello  stato  di  previsione  della  spesa del bilancio pluriennale  per gli anni 1992-1994 e del  bilancio per l'anno 1992, è posta  a  carico  del  capitolo 3336, di nuova istituzione - nello  stato di previsione  della  spesa del bilancio predetto  -  alla  rubrica  n. 13  -  programma 1.4.2. - spese di  investimento  -  Categoria 2.3. - Sezione VIII - (2.1.232.3.08.27) con la denominazione  &lt;&lt;  Contributi una tantum a favore  dei  Comuni  per  la  salvaguardia  dei centri storici  primari  -  finanziati  con  contrazione  di mutuo  &gt;&gt;, e con lo stanziamento, in termini di competenza, e di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992,  come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 114, comma  8, della legge regionale n. 4/1992, per le  finalità  previste dall' articolo 31, quinto comma, della  legge  regionale  14 agosto 1987, n. 22, e per la copertura dei costi  del  Piano particolareggiato  di  cui   all' articolo  3  della   legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e già imputata al capitolo 3868 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, è posta a carico del capitolo 3873, di  nuova istituzione - nello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio predetto - nella Rubrica n. 14 -  programma  1.5.3. - spese  di  investimento  -  Categoria  2.1.  -  Sezione  X - (2.1.210.3.10.18) con la denominazione  &lt;&lt;   Spese  per  la realizzazione  dell' Interporto  di  Cervignano  del  Friuli -  finanziato  con  contrazione  di  mutuo   &gt;&gt;,  e  con   lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> All' onere di lire 9.000  milioni  per   l' anno  1992 derivante dall' applicazione dei commi da 1 a 4, si provvede con  la  maggiore  entrata   di   pari   importo   derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato  dall' articolo  13.  A tal fine lo stanziamento del capitolo 1650  dello  stato  di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992  è  elevato, in termini di competenza, di lire 9.000 milioni per  l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> All' onere di lire 1.000 milioni  per   l' anno  1992, derivante dall' applicazione del comma 5, si provvede con la maggiore    entrata    di     pari     importo     derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato  dall' articolo  13.  A tale fine lo stanziamento del capitolo 1651 dello  stato  di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992  è  elevato, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per  l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  50</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sedi regionali(programma 0.1.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre  1965,  n.  20,  così  come  integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16  agosto  1982,  n. 53, e dall' articolo 53  della  legge  regionale  11  maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire  3.000  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa  carico  al capitolo 1152 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 3.000  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' onere di lire 3.000 milioni  per   l' anno  1992, derivante dall' applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore    entrata    di     pari     importo     derivante dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5, come modificato  dall' articolo  13.  A tale fine lo stanziamento del capitolo 1650 dello  stato  di previsione dell' entrata del bilancio  pluriennale  per  gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992  è  elevato, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per  l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  51</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Regime idraulico dei corsi d' acqua(programma 1.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  7,  secondo comma, della legge regionale  17  agosto  1985,  n.  38,  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 2504 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire 500 milioni, in  termini  di competenza, per l' anno 1992, si provvede  mediante  storno, di pari importo, dal capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Spese finanziate con maggiori entrate o con stornitra capitoli di spesa</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  52</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Istituzione del Fondo regionale per gli interventidi solidarietà internazionale(programma 0.6.1.)<p><span style="">(1)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 23 maggio 1974, n. 25 e   dall' articolo  9  della legge regionale 31 dicembre 1986,  n.  64,  come  modificato dall' articolo 1 della legge regionale 27  agosto  1992,  n. 24,  la  Regione  istituisce  il  &lt;&lt;   Fondo  regionale   per interventi di solidarietà internazionale  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a promuovere pubbliche sottoscrizioni da far  affluire  in  un apposito conto corrente, allo scopo di incrementare il Fondo regionale di cui al comma 1.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992, alla  Rubrica  n.  2  -  programma  0.6.1. - spese correnti -  Categoria  1.6.  -  Sezione  VIII  -  è istituito  il  capitolo   228   (2.1.162.1.08.07)   con   la denominazione &lt;&lt;   Fondo  regionale  per  gli  interventi  di solidarietà  internazionale   &gt;&gt;  con  lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 50 milioni per  l' anno  1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 108, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 2 interpretato da art. 108, comma 2, L. R. 1/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 56/1993</p></p><a name="art53"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  53</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  54</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi(programma 1.3.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste  dall' articolo  1,  secondo comma, numero 1, e quarto comma, della  legge  regionale  24 gennaio  1983,  n.  11,  e   successive   modificazioni   ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata  a riassegnare al Comune di Trieste un contributo di  lire  540 milioni per la realizzazione del terzo  lotto  della  strada pedonale Obelisco - Monte Spaccato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il predetto onere di lire 540  milioni  fa  carico  al capitolo 3002 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 540 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Al predetto onere di lire 540 milioni si provvede  con la  maggior  entrata  di  pari   importo   derivante   dalla restituzione del contributo già concesso  per  le  medesime finalità. A tal fine  lo  stanziamento  del  capitolo  1051 dello  stato  di  previsione   dell' entrata  del   bilancio pluriennale, per gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, è elevato, in termini di competenza, di  lire 540 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> La maggiorazione  degli  interessi  legali  non  trova applicazione nel caso di revoca di contributi   nell' ambito degli interventi previsti dall' articolo 1,  secondo  comma, numeri 1 e 2, della legge regionale 24 gennaio 1983,  n. 11, e successive modificazioni ed  integrazioni,   relativamente ai contributi assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1986.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al comma 5 da art. 15, comma 2, L. R. 37/1992</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 5 interpretato da art. 107, comma 1, L. R. 47/1993</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  55</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Formazione professionale della polizia comunale(programma 2.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel quadro delle finalità previste dall' articolo  11 della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62,  relativamente alla realizzazione del Piano di formazione professionale per la  polizia  comunale  previsto   nell' ambito   del   Piano regionale   per   la   formazione   professionale   di   cui all' articolo 8 della legge regionale 16 novembre  1982,  n. 76, è autorizzata la spesa di lire 40 milioni per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20  -  programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4.  -  Sezione  VI  il capitolo 5876  (1.1.142.2.06.05)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  Spese  per  la  realizzazione  del   Piano   di   formazione professionale  per  la  polizia  comunale   &gt;&gt;   e   con   lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  40  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  11  della legge regionale 28 ottobre 1988, n. 62,  relativamente  alla realizzazione dei corsi di  formazione  professionale  della polizia   comunale,     l' Amministrazione   regionale    è autorizzata a  concedere   all' Istituto  regionale  per  la formazione  professionale  un  finanziamento  di  lire   160 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> A tal fine è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20  -  programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6.  -  Sezione  VI  il capitolo 5877  (1.1.162.2.06.05)  con  la  denominazione  &lt;&lt;  finanziamenti  all' Istituto  regionale  per  la  formazione professionale (IRFoP)  per  la  realizzazione  di  corsi  di formazione per la polizia comunale  &gt;&gt; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 160 milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> All' onere complessivo di lire 200 milioni per l' anno 1992 derivante dai commi 1 e 4 si provvede  mediante  storno di pari importo dal capitolo 1747 dello stato di  previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  56</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3.  e 3.1.7.)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un  finanziamento  straordinario  a  favore  della Comunità montana Cellina  Meduna,  da  utilizzare,  per  le finalità a secondo le modalità della  legge  regionale  30 dicembre 1967, n. 29, per la  concessione  di  contributi  a sostegno  di  nuove  iniziative  produttive   dirette   alla valorizzazione delle risorse locali  nel  settore  agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste dal comma 1  è  autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  6  -  programma  0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1003   (2.1.234.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore  della Comunità montana  Cellina  Meduna  per  la  concessione  di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla  valorizzazione  delle  risorse  locali   nel   settore agricolo,  con  specifico  riferimento  al  comparto   della frutticoltura  &gt;&gt;, e  con  lo  stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un  finanziamento  straordinario  a  favore  della Comunità  montana  del  Gemonese,  da  utilizzare  per   le finalità e secondo le modalità   dell' articolo  23  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, per  la  concessione degli aiuti di cui alla lettera c) del comma 3 del  predetto articolo 23.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità previste dal comma 4, è  autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  6  -  programma  0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1004   (2.1.234.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore  della Comunità montana del  Gemonese  per  la  concessione  degli aiuti previsti dall' articolo 23, comma 3, lettera c)  della legge regionale n. 35/1987  &gt;&gt;, e  con  lo  stanziamento,  in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>  Per  le  finalità  previste  dal  regio  decreto  13 febbraio  1933,  n.  215,  e  successive  modificazioni   ed integrazioni e dall' articolo 22 della  legge  regionale  18 novembre 1967, n. 22, è autorizzata la  spesa  di  lire  73 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il predetto onere di lire  73  milioni  fa  carico  al capitolo 6303 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8,  comma  1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è  autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 600 milioni  fa  carico  al capitolo 6330 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><strong>11.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>12.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(3)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>13.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(4)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>14.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(5)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>15.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(6)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>16.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(7)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">17.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  3  della legge regionale 21 marzo 1988,  n.  13,  è  autorizzata  la spesa di lire 95 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">18.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  23  -  programma  3.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  6537   (2.1.243.3.10.10)   con   la denominazione &lt;&lt;  Aiuti supplementari forfetari alle  aziende e alle cooperative agricole che  già  fruiscono  dei  premi comunitari  previsti  per  le   operazioni   collettive   di ristrutturazione  a  fronte  dei  progetti  approvati  dalla Comunità Economica Europea a termini del Regolamento CEE 18 febbraio 1980, n.  458  -  fondi  regionali   &gt;&gt;,  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire  95  milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">19.</span> Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 8 luglio 1977,  n.  34,  è  autorizzata  la spesa di lire 752 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">20.</span> Il predetto onere di lire 752 milioni  fa  carico  al capitolo 6744 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">21.</span> Per la predisposizione e l' attuazione  di  programmi di intervento per  la  lotta  contro   l' ipofecondità  del bestiame  e  la  mortalità  neo  post  -  natale  ai  sensi dell' articolo  4,  comma  2,  lettera  b),  della  legge  8 novembre 1986, n. 752 è autorizzata la spesa  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">22.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  23  -  programma  3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  6773   (2.1.243.3.10.10)   con   la denominazione &lt;&lt;   Finanziamenti  per  la  predisposizione  e l' attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l' ipofecondità del bestiame e la  mortalità  neo  e  post - natale - fondi regionali   &gt;&gt;  e  con  lo  stanziamento  in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">23.</span> All' onere complessivo  di  lire  3.540  milioni  per l' anno 1992 si provvede  mediante  storno  dai  sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;<p style="text-align: justify;">a) capitolo  986 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;</p><p style="text-align: justify;">c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;</p><p style="text-align: justify;">e) capitolo 6483 - lire  50 milioni;</p><p style="text-align: justify;">f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;</p><p style="text-align: justify;">g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;</p><p style="text-align: justify;">i) capitolo 6774 - lire 120 milioni;    detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31    dicembre 1991, e trasferita, ai sensi  dell' articolo  6,    secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982,  n.    10, con decreto dell' Assessore  all' agricoltura  n.  87    del 25 febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.</p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 11 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>6 
    </strong> Comma 15 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p><p style="text-align: justify;"><strong>7 
    </strong> Comma 16 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  57</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi nel settore industriale(programmi 3.2.1., 3.2.4.  e 3.2.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 85 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire  85  milioni  fa  carico  al capitolo 7288 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 85 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  34  della legge regionale 23 luglio 1984, n.  30,  è  autorizzata  la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 7287 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 1.500  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al Consorzio del Prosciutto di  San  Daniele,  con sede in San Daniele del Friuli, un contributo straordinario, nella misura massima del 50 per cento della  spesa  ritenuta ammissibile,  per  la  realizzazione   di   un   laboratorio consortile di analisi e ricerca, al servizio  delle  imprese del settore, destinato al  controllo  igienico  sanitario  e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> La domanda relativa alla concessione del contributo di cui al  comma  5  è  presentata  alla  Direzione  regionale dell' industria, corredata da una relazione  illustrativa  e da un preventivo  di  spesa.  Il  contributo  predetto  può essere corrisposto in via anticipata nella misura e  con  le modalità previste dall' articolo 49 della  legge  regionale 20 gennaio 1991, n. 2.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Per le finalità previste dal comma 5  è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento -  Categoria  n.  2.4.  -  Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  7293   (2.1.243.3.10.28)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributo straordinario al  Consorzio  del Prosciutto  di  San  Daniele  per  la  realizzazione  di  un laboratorio consortile di analisi  e  ricerca  destinato  al controllo igienico - sanitario e  qualitativo  del  processo produttivo del prosciutto tipico  &gt;&gt;, e con lo  stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la  spesa  di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - Rubrica n. 24 - programma 3.2.4. -  spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è  istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.13) con la  denominazione  &lt;&lt;  Contributi in conto  capitale  per  interventi  di  ricerca, preparazione  alla   coltivazione   e   risistemazione   dei giacimenti   di   pietre    ornamentali    nel    territorio regionale   &gt;&gt;,  e  con  lo  stanziamento,  in   termini   di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è  autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Il predetto onere di lire 50  milioni  fa  carico  al capitolo 7660 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato da lire 50 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> All' onere complessivo  di  lire  2.235  milioni  per l' anno 1992 si provvede  mediante  storno  dai  sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:<p style="text-align: justify;">a) capitolo 7275 - lire 85 milioni;    detto  importo  corrisponde  a  parte  della  quota   non    utilizzata al 31 dicembre 1991, e  trasferita,  ai  sensi    dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20    gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle    finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">b) capitolo 7348 - lire 1.850 milioni;    detto  importo  corrisponde  a  parte  della  quota   non    utilizzata al 31 dicembre 1991, e  trasferita,  ai  sensi    dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20    gennaio 1982, n. 10, con  decreto   dell' Assessore  alle    finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;</p><p style="text-align: justify;">c) capitolo 7544 - lire 100 milioni;</p><p style="text-align: justify;">d) capitolo 7549 - lire 200 milioni.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  58</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  1,  primo comma, lettera f) della legge regionale 18 agosto  1977,  n. 51, come inserita dall' articolo 2 della legge regionale  30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata  la  spesa  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 8528 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere di lire  500  milioni  per   l' anno 1992, in termini di competenza, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  59</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite di impegno di lire 500  milioni  autorizzato dall' articolo 92 della legge regionale 5 febbraio 1992,  n. 4, è ridotto dell' importo di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.</p><p style="text-align: justify;"><strong>2.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>3.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(2)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   500   milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli  anni  1993  e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Al predetto onere complessivo  di  lire  500  milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno  degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate  per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le quote autorizzate per gli anni  dal  1995  al  2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 2 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Comma 3 abrogato da art. 30, comma 1, lettera cc), L. R. 10/2012</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  60</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Consolidamento finanziario di impreseinteressate dagli effetti di processi di crisio di ristrutturazione aziendale(programma 3.3.3.  e 3.5.1.)<p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad acquistare obbligazioni dell' istituto di  Mediocredito  per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione  che  le obbligazioni medesime siano costituite  in  serie  speciale, siano  remunerate,   previa   autorizzazione   della   Banca d' Italia,  con   l' interesse  del  3  per  cento  e  siano rimborsabili  entro  dieci  anni,   secondo   le   modalità stabilite  con  deliberazione  della  Giunta  regionale,  su proposta dell' Assessore alle finanze.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo  non  inferiore,   dell' Istituto  di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di  operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore  industriale,  così  come  definite   dalla   legge regionale n. 12/1991, nonché di imprese  di  servizio  alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di   ristrutturazione   aziendale   e   limitatamente   alla situazione debitoria da questi originata.<p><span style="">(2)</span></p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il Fondo rischi di cui all' articolo 4,  primo  comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45,  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,   può   essere utilizzato  dalla  Finfidi   SpA    anche  per  garantire  i finanziamenti posti in essere per le  finalità  di  cui  al comma 2 a favore di imprese industriali e di  servizio  alla produzione ubicate nel territorio regionale.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Previa  deliberazione  della  Giunta  regionale,   su proposta   dell' Assessore  alle  finanze  di  concerto  con l' Assessore all' industria, l' Assessore  alle  finanze  è autorizzato a stipulare  con   l' Istituto  di  Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico  riferimento  alle garanzie  ed   all' ammontare  massimo   di   ogni   singola operazione assicurando il rispetto dei principi  di  diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla legge regionale n. 12/1991.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è  autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  7  -  programma  3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1578   (2.1.263.3.10.28)   con   la denominazione &lt;&lt;  Acquisto di obbligazioni dell' Istituto  di Mediocredito per le  piccole  e  medie  imprese  del  Friuli - Venezia Giulia  per  il  finanziamento  di  operazioni  di consolidamento finanziario di piccole e  medie  imprese  del settore industriale nonché  di  imprese  di  servizio  alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale  &gt;&gt;; e con lo stanziamento,  in termini di competenza, di lire 4.000  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span>   L' Amministrazione  regionale  è   autorizzata   ad integrare lo speciale fondo  di  dotazione  -  Istituito  ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 agosto  1986, n. 32, come integrato dall' articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1990, n. 51 - del Consorzio  regionale  garanzia fidi - Finanziaria regionale della cooperazione - Soc. coop. a r.l. (FinReCo) con il finanziamento straordinario di  lire 250 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span> Il finanziamento di cui al comma  7  è  destinato  ad operazioni  di   consolidamento   finanziario   di   imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate  dagli  effetti  di processi  di  crisi  o  di  ristrutturazione   aziendale   e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span>  Per  le  finalità  previste  dai  commi  7  e  8  è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Il predetto onere di lire 250 milioni  fa  carico  al capitolo 8112 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> All' onere complessivo previsto dai commi 5 e  9,  in termini di competenza, di lire 4.250  milioni  per   l' anno 1992 si provvede  mediante  storno,  di  pari  importo,  dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 1 da art. 117, L. R. 47/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina del comma 2 da art. 117, L. R. 47/1993</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 13, comma 55, L. R. 13/2000</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi per la ricostruzionee la rinascita delle zone terremotate</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  61</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Edilizia abitativa nelle zone terremotate(programma 4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10  della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e  dall' articolo  40 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e  successive modificazioni  ed  integrazioni,  è  autorizzata  la  spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione  di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere complessivo di lire  15.000  milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del bilancio per l' anno 1992, il cui  stanziamento  complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in  ragione  di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Al predetto onere complessivo di lire  15.000  milioni si fa fronte con l' entrata di pari importo assegnata  dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 23 gennaio 1992, n. 34.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Per l' acquisizione dell' entrata di cui al  comma  3, nello  stato  di  previsione   dell' entrata  del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, è istituito, al Titolo II  -  Categoria  2.3. -  il  capitolo  594  (2.3.2.)  con  la  denominazione:   &lt;&lt;  Acquisizione  di  fondi   per   provvedere   alle   esigenze dell' edilizia abitativa di cui all' articolo 1 della  legge 1  dicembre  1986,  n.  879   &gt;&gt;  e   con   lo   stanziamento complessivo,  in  termini  di  competenza,  di  lire  15.000 milioni, suddivisi in ragione  di  lire  5.000  milioni  per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  62</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Metanizzazione delle zone terremotate(programma 1.4.3.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per gli interventi previsti  dall' articolo  3,  primo comma, lettera b), della legge regionale 2  settembre  1981, n.  63,  come  sostituito   dall' articolo  1  della   legge regionale  27   dicembre   1986,   n.   60,   ed   integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre  1991,  n. 56,  ivi  compresi  gli  interventi  effettuati   ai   sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986,  n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa  carico  al capitolo 2661 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 5.000  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per gli interventi previsti  dall' articolo  3,  primo comma, lettera a), della legge regionale 2  settembre  1981, n.  63,  come  sostituito   dall' articolo  1  della   legge regionale  27   dicembre   1986,   n.   60,   ed   integrato dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre  1991,  n. 56,  ivi  compresi  gli  interventi  effettuati   ai   sensi dell' articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1986,  n. 46, da realizzarsi nelle zone terremotate, è autorizzato il limite di impegno di lire 700 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 700 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 2001.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  11  -  programma  1.4.3. - spese di investimento  -  Categoria 2.3. - Sezione X -  è istituito il  capitolo   2666   (2.1.232.5.10.28)   con   la denominazione   &lt;&lt;   Contributi  annui  costanti  ai  Comuni, loro  Consorzi,  alle  Comunità  montane  ed   ai   privati concessionari  per   la   costruzione,   il   completamento, l' estensione   ed   il   miglioramento   della   rete    di distribuzione  dei  gas  combustibili,  nonché   di   altre infrastrutture energetiche nelle zone terremotate  &gt;&gt;, e  con lo stanziamento complessivo, di lire 2.100 milioni suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli  anni  dal 1992 al 1994, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2001 fanno carico ai corrispondenti  capitoli  del  bilancio per gli anni medesimi.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  63</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti straordinari alle Comunità montaneper lo sviluppo dell' agriturismo nelle zone terremotate(programma 0.7.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  28  della legge regionale n. 35/1987,  come  sostituito  dal  comma  1 dell' articolo  31,  relativamente  agli  interventi  e   le iniziative da attuarsi nelle aree di  cui   all' articolo  9 della legge 11 novembre 1982,  n.  828,  è  autorizzata  la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  6  -  programma  0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1001   (2.1.234.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Finanziamenti straordinari  alle  Comunità montane per lo sviluppo dell' agriturismo nelle aree di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n.  828   &gt;&gt;  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di  lire  600 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Valorizzazione delle risorse agricole(programma 0.7.1.)<p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un  finanziamento  straordinario  a  favore  della Comunità Montana Cellina  Meduna,  da  utilizzare,  per  le finalità e secondo le modalità della  legge  regionale  30 dicembre 1967, n. 29, per la  concessione  di  contributi  a sostegno  di  nuove  iniziative  produttive   dirette   alla valorizzazione delle risorse locali  nel  settore  agricolo, con    specifico    riferimento    al     comparto     della ortofloricoltura.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  6  -  programma  0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1002   (2.1.234.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Finanziamento straordinario a favore  della Comunità montana  Cellina  Meduna  per  la  concessione  di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla  valorizzazione  delle  risorse  locali   nel   settore agricolo,  con  specifico  riferimento  al  comparto   della ortofloricoltura  &gt;&gt;, e con lo stanziamento,  in  termini  di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 40, L. R. 1/2003</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  65</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali(programma 3.1.8.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 15,  primo  e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n.  7, come sostituito dall' articolo 17 della legge  regionale  13 aprile 1978, n. 23, è autorizzata  la  spesa  di  lire  500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 500  milioni  fa  carico  al capitolo 6826 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  16  della legge regionale  29  luglio  1976,  n.  35,  come  sostituto dall' articolo 13 della legge regionale 21 gennaio 1977,  n. 7,  e   successive   modificazioni   ed   integrazioni,   è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa  carico  al capitolo 6828 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 1.500  milioni  per   l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  66</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Centri di innovazione industrialenelle zone terremotate(programma 3.2.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 2,  comma  2, lettera a), della legge regionale 31 ottobre  1987,  n.  36, come sostituito dall' articolo 5  della  legge  regionale  7 agosto 1989, n. 16, per interventi da effettuarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  24  -  programma  3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  7292   (2.1.243.3.10.28)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributi in conto capitale alla " Agenzia per lo  sviluppo  economico  della  montagna   SpA "     per l' acquisizione  e  la  realizzazione   degli   immobili   e l' approntamento   delle   infrastrutture   necessarie    al funzionamento dei centri di innovazione nelle  aree  di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828   &gt;&gt;,  e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  67</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Incentivi agli investimenti industrialinelle zone terremotate(programma 3.2.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per   l' anno  1992,  per  iniziative  da effettuare nel settore dell' industria  nelle  aree  di  cui all' articolo 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa  carico  al capitolo 7357 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di lire 2.000  milioni  per   l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Per le finalità  previste   dall' articolo  58  della legge regionale 23 dicembre 1977,  n.  63,  come  sostituito dall' articolo 43 della legge regionale 4  luglio  1979,  n. 35, e dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno  1978, n.  49,  come  modificato   dall' articolo  1  della   legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, è autorizzato il limite di impegno di lire 100 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 100 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span>     L' onere   complessivo   di   lire   300   milioni corrispondente alle annualità  autorizzate,  fa  carico  al capitolo 7336 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per  l' anno  1992,  il  cui  stanziamento,  in  termini  di competenza, è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere, con riguardo  alle  operazioni  di  finanziamento alle   imprese    del    settore    industriale,    previste dall' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, come modificato dall' articolo 1 della  legge  regionale  28 luglio  1979,  n.  39,   in   accoglimento   delle   domande validamente presentate, e riferite  a  mutui  nel  frattempo scaduti, contributi una tantum pari al  totale  delle  quote spettanti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che,  ai sensi dell' articolo 2 della  legge  regionale  n.  49/1978, sono stati ammessi a contributi dalla Giunta regionale o  in ordine  ai  quali  è  stato  emesso  formale   decreto   di concessione,   contributi   una    tantum,    corrispondente all' ammontare delle quote scadute e non pagate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>  Per  le  finalità  previste  dai  commi  6  e  7  è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n.  24  -  programma  3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  7360   (2.1.243.3.10.28)   con   la denominazione  &lt;&lt;   Contributi  una  tantum  ad  imprese  del settore industriale delle zone terremotate  a  fronte  delle domande di ammissione ai contributi di cui  all' articolo  2 della legge regionale 3 giugno 1978, n.  49   &gt;&gt;,  e  con  lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 650  milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  68</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione del &lt;&lt;  Fondo rischi  &gt;&gt; dell' Agenziaper lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per   l' anno 1992, per l' integrazione del fondo rischi dell' Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all' articolo 34 della  legge  regionale  9  luglio  1990,  n.  29,  per   la concessione di garanzie per  le  iniziative  da  realizzarsi nelle aree di cui all' articolo 9 della  legge  11  novembre 1982, n. 828.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica  n.  7  -  programma  3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione  X  -  è istituito  il  capitolo  1577   (2.1.254.3.10.12)   con   la denominazione &lt;&lt;  Contributo all' " Agenzia per  lo  sviluppo economico della montagna  SpA "   per   l' integrazione  del fondo  rischi  per  la  concessione  di  garanzie   per   le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all' articolo  9 della  legge  11  novembre  1982,  n.  828   &gt;&gt;,  e  con   lo stanziamento,  in  termini  di  competenza,  di  lire  1.000 milione per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  69</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi a favore delle imprese commercialinei territori delle Comunità montane(programma 3.4.2.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 19 bis  della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35,  come  inserito  con l' articolo 42, comma 1,  della  legge  regionale  9  luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il predetto onere di lire 300  milioni  fa  carico  al capitolo 8313 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per   l' anno  1992,  il  cui  stanziamento  in  termini  di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l' anno 1992.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  70</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Copertura finanziaria</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il limite d' impegno di lire 2.800 milioni autorizzato con l' articolo 18, primo comma, della  legge  regionale  29 giugno 1983, n. 70, è ridotto  di  lire  1.618.496.841  per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Lo stanziamento  del  capitolo  7340  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio  per   l' anno  1992  è  ridotto dell' importo di lire 1.618.496.841 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Il limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con  l' articolo  3,  comma  1,  della  legge  regionale  29 dicembre 1990, n. 58, è ridotto di lire 1.000  milioni  per ciascuno degli anni dal 1992 al 2009.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span>  Le  annualità  relative  al  predetto   limite,   è autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009, sono  ridotte  di lire 1.000 milioni per  ciascuno  degli  anni  medesimi;  lo stanziamento disponibile sul predetto limite  d' impegno  è peraltro  ridotto  per  ulteriori  lire  3.000  milioni  non utilizzati negli anni precedenti.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Lo stanziamento  del  capitolo  8656  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio  per   l' anno  1992  è  ridotto dell' importo complessivo di lire 6.000  milioni,  suddiviso in  ragione  di  lire  4.000  milioni  per   l' anno   1992, corrispondente per lire 3.000 milioni a  parte  della  quota non utilizzata dal 31 dicembre 1991 e  trasferita  ai  sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1982,  n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione  n.  3320 dell' 11 marzo 1992, e di lire 1.000  milioni  per  ciascuno degli anni 1993 e 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per quanto  previsto   dall' articolo  1  della  legge regionale  29  dicembre  1990,  n.  58,  la  somma  di  lire 84.766.089.422 disponibile sul &lt;&lt;  Fondo di solidarietà  per la ricostruzione, lo  sviluppo  economico  e  sociale  e  la rinascita del Friuli -  Venezia  Giulia,  costituito  con  i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato  &gt;&gt; per lire 8.550 milioni è impiegata a parziale  copertura  degli interventi autorizzati con gli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68, 69 e per  lire  76.216.089.422, riaffluisce   al   &lt;&lt;    Fondo   di   solidarietà   per   la ricostruzione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale   e   la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> All' onere complessivo  di  lire  13.550  milioni  per l' anno 1992, derivante dagli articoli 62, comma 1, 63,  64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68 e 69, si provvede:<p style="text-align: justify;">a) per lire 8.550 milioni, ai sensi del  comma  6,  mediante    prelevamento di pari  importo  dal  capitolo  8960  dello    stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale    per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;</p><p style="text-align: justify;">b) per lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari  importo    dal capitolo 999 del predetto stato di  previsione  della    spesa:  detto  importo   corrisponde   alla   quota   non    utilizzata al 31 dicembre 1991  e  trasferita,  ai  sensi    dell' articolo 21 della legge regionale 20 gennaio  1982,    n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del    9 marzo 1992;</p><p style="text-align: justify;">c) per lire 4.000 milioni, mediante storno dal capitolo 7272    dello  stato  di  previsione  precitato:  detto   importo    corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991    è trasferita, ai sensi  dell' articolo  21  della  legge    regionale  20  gennaio   1982,   n.   10,   con   decreto    dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   All' onere  complessivo  di  lire   2.400   milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno  degli anni dal 1992 al 1994, ed a quello che ne deriverà per  gli anni dal 1995 al 2001, relativo alle annualità  dei  limiti autorizzati dagli articoli 62, comma 3, e 67,  comma  3,  si provvede, per  pari  importo,  mediante   l' utilizzo  delle disponibilità  derivanti   dalla   riduzione   del   limite d' impegno di cui al comma 3.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> In relazione al disposto di cui all' articolo 1  della legge regionale 29 dicembre 1990 n. 58, gli importi relativi alle riduzioni disposte sui limiti di impegno con i commi 1, pari a lire 1.618.496.841, nonché 3 e 4, limitatamente alla residua quota di  lire  3.200  milioni  per   l' anno  1992, riaffluiscono  al  &lt;&lt;    Fondo   di   solidarietà   per   la ricostruzione,  lo  sviluppo  economico  e  sociale   e   la rinascita del Friuli - Venezia  Giulia   &gt;&gt;   nell' ammontare complessivo di lire 4.818.496.841.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Gli importi relativi alla riduzione disposta  con  il comma 3 sul limite di impegno per  gli  anni  successivi  al 1992 riaffluiscono, per la quota di  lire  200  milioni  per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di  lire  300  milioni  per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009,  al  &lt;&lt;   Fondo  di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale  e  la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia   Giulia, costituito con i contributi speciali  pluriennali  assegnati dallo Stato  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">11.</span> Lo stanziamento del  capitolo  8961  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in  relazione  al disposto di cui ai commi 6 e 9,  è  elevato   dell' importo complessivo di lire 81.034.586.263 per l' anno 1992.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">12.</span> Lo stanziamento del  capitolo  8960  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, in  relazione  al disposto di cui al  comma  6,  è  ridotto   dell' ulteriore importo  di  lire   76.216.089.422   per     l' anno   1992, corrispondente, per lire 46.873.203.035,  alle  quote  delle annualità iscritte dal 1976 al 1991 sul citato capitolo  in relazione ai limiti di impegno assegnati  con  le  leggi  29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto  1977,  n.  546,  11  novembre 1982, n. 828, e 1 dicembre 1986, n. 879, non  utilizzate  al 31 dicembre 1991 e trasferite ai  sensi  degli  articoli  7, secondo comma, e 22, della legge regionale 20 gennaio  1982, n. 10, con decreto  dell' Assessore  alle  finanze  9  marzo 1992, n. 12, e per lire 6.922.397.293 alle quote iscritte su capitoli operativi non utilizzate  al  31  dicembre  1991  e trasferite ai sensi dell' articolo 21,  primo  comma,  della legge  regionale  20  gennaio  1982,  n.  10,  con   decreto dell' Assessore alle finanze 9 marzo 1992, n. 15.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">13.</span> Lo stanziamento del  capitolo  8960  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, in relazione al disposto di cui al  comma 10,  è inoltre  elevato   dell' importo  complessivo  di  lire  400 milioni, suddiviso  in  ragione  di  lire  200  milioni  per ciascuno degli anni 1993 e 1994.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">14.</span> Le quote relative alle  riduzioni  disposte  per  gli anni successivi al 1994, in relazione al disposto di cui  al comma 10, affluiscono al capitolo di bilancio per  gli  anni medesimi corrispondenti al  capitolo  8960  dello  stato  di previsione precitato, nella misura di lire 300  milioni  per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO IV</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interventi finanziati con fondi statali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  71</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Avversità atmosfericheInterventi finanziati con fondi statali(programma 3.1.5.)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  2, lettera b)  della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  come modificata dall' articolo 2 della legge 13 maggio  1985,  n. 198, è autorizzato, nell' anno 1992 il limite di impegno di lire 215 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 215 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>    L' onere   complessivo   di   lire   645   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  6593  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> Corrispondentemente è prevista per gli anni dal  1992 al 1994 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato  ai sensi della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità  di  cui  al comma 1,  ed  iscritta  sul  capitolo  371  dello  stato  di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> Le annualità autorizzate per gli  anni  1995  e  1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Per le finalità previste dall' articolo 1,  comma  2, lettera  c),  della  legge  15  ottobre  1981,  n.  590,  è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno  di  lire 516 milioni.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">7.</span> Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 516 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1992  al 1996.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">8.</span>   L' onere  complessivo   di   lire   1.548   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni  dal 1992 al 1994, fa carico al  capitolo  6592  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,   il   cui stanziamento è elevato di pari importo.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">9.</span> Corrispondentemente è prevista per gli anni dal  1992 al 1994 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato  ai sensi della legge 15 ottobre  1981,  n.  590,  e  successive modificazioni ed integrazioni, per le finalità  di  cui  al comma 1,  ed  iscritta  sul  capitolo  372  dello  stato  di previsione dell' entrata dei bilanci citati.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">10.</span> Le annualità autorizzate per gli anni  1995  e  1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilanco per  gli anni medesimi.</p></p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">TITOLO V</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Altre norme finanziarie, contabilie procedurali</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  72</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Garanzia fidejussoria dell' Ente autonoma teatrocomunale &lt;&lt;  G. Verdi  &gt;&gt; di Trieste</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere garanzie fidejussorie, fino  alla  concorrenza  di lire 10.500 milioni, sui mutui che l' Ente  autonomo  teatro comunale &lt;&lt;  Giuseppe Verdi   &gt;&gt;  di  Trieste  assume  con  il proprio istituto tesoriere  o  altri  istituti  di  credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l' Ente medesimo deve far ricorso per far  fronte  ad  improrogabili  impegni finanziari   connessi   e   conseguenti       all' imminente realizzazione    del    programma    di     ristrutturazione dell' edificio teatrale,  nonché  a  quelli  derivanti  dai precedenti esercizi ai fini dell' adempimento  dell' obbligo di cui all' articolo 3, terzo comma, della legge  13  luglio 1984, n. 312.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span>  La  concessione  della   predetta   garanzia   rimane subordinata all' autorizzazione che l' Ente ha l' obbligo di acquisire dal Ministro del turismo  e  dello  spettacolo  di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell' articolo 3, primo comma, della legge 13 luglio 1984, n. 312.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> La concessione della garanzia di cui  al  comma  1  è disposta con delibera della  Giunta  regionale  su  proposta dell' Assessore alle finanze.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">4.</span> La  domanda  per  la  concessione  della  garanzia  è corredata dell' atto esecutivo,  con  cui   l' Ente  dispone l' assunzione del prestito o il ricorso all' anticipazione e nel quale  è  dichiarata  motivatamente   l' impossibilità dell' Ente  a  presentare   propria   idonea   garanzia,   e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">5.</span> In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore  alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere  dell' Ente medesimo, sulle somme di  spettanza  di   quest' ultimo,  un importo pari alle somme corrisposte in forza della  garanzia prestata.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">6.</span> Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di  previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno  1992,  il  cui  stanziamento  presenta  sufficiente disponibilità.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  73</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 9 dellalegge regionale n. 30/1988(programma 4.1.1.)</span></p><p style="text-align: justify;"><strong>1.</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 9, comma 10, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30,  e successive  modificazioni  ed   integrazioni,   così   come sostituito dal comma 1, fanno carico al capitolo 8606  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, a fronte dello stanziamento  di  lire  4.428.584.311,  corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e  trasferita, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20  gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla  ricostruzione n. 3320 dell' 11 marzo 1992.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  74</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Finanziamenti e contributi pluriennalia favore degli Enti locali</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Qualora le  leggi  regionali  di  settore  contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come  la  massima  durata  possibile,  fermo restando  il  potere   dell' Amministrazione  regionale   di concedere ed  erogare  contributi  o  finanziamenti  per  un periodo inferiore.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Il periodo  di  cui  al  comma  1,  qualora  gli  Enti realizzino l' opera  con  il  ricorso  ai mezzi reperiti sul mercato   finanziario,  non  potrà  essere  inferiore  alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora  sia superiore a tale durata, i  finanziamenti  ed  i  contributi regionali potranno essere destinati agli oneri  di  gestione conseguenti   all' investimento  in  parola,  a  seguito  di apposita richiesta dell' Ente interessato.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  trovano applicazione   anche   nei   confronti   delle   fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data  di entrata in vigore della presente legge.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  75</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  Agli  Enti  locali  beneficiari   dei   finanziamenti previsti dalle leggi regionali 23 giugno 1983, n.  69,  e  2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi  con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del  Friuli,  che  non  abbiano  provveduto  o  non  possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento  entro  il termine  stabilito,  possono  richiedere,  in  presenza   di motivate  ragioni,  la  fissazione  di  un   nuovo   termine perentorio entro cui  presentare  detta  rendicontazione,  a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con  conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> La richiesta di  fissazione  del  nuovo  termine  deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già  scaduti alla data di entrata in vigore della presente  legge,  entro 60 giorni da tale data.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span>   Il   nuovo   termine   è   fissato   con    decreto dell' Assessore alla viabilità e ai trasporti, su  conforme deliberazione della Giunta  regionale,  e  non  può  essere superiore a tre anni dalla data della richiesta.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  76</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interpretazione autentica di disposizioni regionaliinerenti alla miniera di Raibl</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall' articolo 105 della legge regionale 7 febbraio  1990,  n.  3,   dall' articolo  87  della  legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e dall' articolo  38  della legge regionale 6 settembre 1991,  n.  47,  come  modificato dall' articolo 136 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le somme corrisposte  alla  SIM   SpA    in  forza  delle disposizioni citate debbono intendersi erogate nel  contesto del rapporto di concessione dell' attività estrattiva della miniera  di  Raibl.   Tali   somme   si   considerano   come anticipazioni rispetto alle  eventuali  posizioni  debitorie dell' Amministrazione regionale nei confronti  della  citata SIM  SpA  derivanti  dal   rapporto   di   concessione.   In particolare, le somme erogate ai sensi del  citato  articolo 38  della  legge  regionale  n.   47/1991   si   considerano corrisposte  a  fronte  degli  oneri  facenti  carico   alla concessionaria SIM  SpA   per la messa  in  sicurezza  della miniera di Raibl.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  77</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Centro vitivinicolo</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Il Centro regionale  vitivinicolo  è  autorizzato  ad acquisire al proprio patrimonio i beni  mobili  consumabili, in suo possesso, già appartenenti alla &lt;&lt;  Azienda  autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  78</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Interpretazione autentica dell' articolo 15della legge regionale n. 11/1969</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via di interpretazione autentica dell' articolo  15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come  da  ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale  6  luglio 1984, n. 26, tra le spese ricomprese nei finanziamenti e nei contributi ivi previsti  debbono  intendersi  ricomprese  le eventuali spese di gestione e  funzionamento  connesso  allo svolgimento dei corsi a livello universitario  di  interesse regionale.</p></p><a name="art79"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  79</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera e), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  80</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 7 terdella legge regionale n. 20/1983</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, come  inserito   dall' articolo  1  della legge regionale  23  dicembre  1985,  n.  53,  e  modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre  1987,  n. 34 e dall' articolo 99  della  legge  regionale  7  febbraio 1990, n. 3, al primo  comma,  la  locuzione  &lt;&lt;   sentita  la competente  autorità  religiosa   &gt;&gt;  è  sostituita   dalla locuzione &lt;&lt;  sulla base di programmi  di  intervento  ed  in attuazione di priorità,  su  cui  la  competente  autorità religiosa abbia espresso il proprio parere  &gt;&gt;.</p></p><a name="art81"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  81</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera k), L. R. 34/2017</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 9della legge regionale n. 3/1988</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo del comma 7  dell' articolo  9  della  legge regionale  30  gennaio   1988,   n.   3,   come   modificato dall' articolo 3 della legge regionale 22 gennaio  1990,  n. 1, dopo la locuzione &lt;&lt;   Basso  Friuli   &gt;&gt;  è  inserita  la locuzione &lt;&lt;  ed il rifacimento e potenziamento  delle  opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Conseguentemente,  nelle  denominazioni  dei  capitoli 2326 e 2327  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992, dopo la locuzione &lt;&lt;  Basso  Friuli   &gt;&gt;  è inserita la locuzione &lt;&lt;  ed il rifacimento  e  potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI -  sorgenti  del Torre  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  83</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 49della legge regionale n. 2/1989</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 49 della legge  regionale  31 gennaio 1989, n. 2, il comma 10 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   10.   Per   la   concessione,     l' erogazione   e   la rendicontazione  del  contributo  di  cui  al  comma  9   si applicano le modalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12. &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  84</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 72della legge regionale n. 4/1991</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> Nel testo dell' articolo 72 della  legge  regionale  1 febbraio 1991, n. 4, il comma 2 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  2. Con deliberazione della Giunta regionale,  sentita  la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri  per la concessione dei contributi.  Al  fine  del  conseguimento degli stessi i Comuni presentano  alla  Segreteria  generale straordinaria apposita istanza documentata e  corredata  dal parere della competente Comunità montana o collinare.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  85</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 2della legge regionale n. 18/1991</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 2 della legge regionale 13 maggio  1991, n. 18, così come integrato dall' articolo  16  della  legge regionale  18  novembre  1991,  n.  51,  al   comma   3   la locuzione &lt;&lt;  La disposizione del comma 2 non si  applica   &gt;&gt; è sostituita  dalla  locuzione  &lt;&lt;   Le  disposizioni  della presente legge non si applicano  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  86</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Concessione di contributi su mutui</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> In via  di  interpretazione  autentica,  relativamente alle domande per la concessione dei contributi sui mutui  di cui agli articoli 37 e 87, commi 7 e seguenti,  della  legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, le deliberazioni  esecutive da  cui  risulti   l' avvenuta  stipulazione  dei  mutui  si riferiscono  alle  autorizzazioni   alla   stipulazione   di contratti preliminari di mutuo.</p></p><a name="art87"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  87</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 59, comma 7, L. R. 45/1993</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  88</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 30 dellalegge regionale 5 febbraio 1992, n. 4</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 30, comma 4,  della  legge  regionale  5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione &lt;&lt;   enti  ed  associazioni qualificati   &gt;&gt;  è  sostituita  dalla  locuzione  &lt;&lt;   enti, società ed associazioni qualificati  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Per quanto previsto dal comma 1,  nella  denominazione del capitolo 4769, dopo la locuzione &lt;&lt;  ad  associazioni   &gt;&gt; è inserita la locuzione &lt;&lt;  e società  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  89</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Integrazione dell' articolo 33della legge regionale n. 4/1992</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 33  della  legge  regionale  5  febbraio 1992,  n.  4,  comma  1,   dopo   la   locuzione   &lt;&lt;    sedi universitarie  &gt;&gt; è inserita la locuzione &lt;&lt; , ai servizi per il diritto allo studio universitario  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nella denominazione del capitolo 5198 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994  e  del  bilancio  per   l' anno  1992,  dopo   la locuzione  &lt;&lt;   sedi  universitarie    &gt;&gt;   è   inserita   la locuzione  &lt;&lt; ,  ai  servizi  per  il  diritto  allo   studio universitario  &gt;&gt;.</p></p><a name="art90"></a><p style="text-align: center;"><strong>Art.  90</strong></p><p style="text-align: center;">( ABROGATO )</p><p><span style="">(1)</span></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999</p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 37della legge regionale n. 4/1992</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 37  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 3 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma   1   sono   presentate   alla   Direzione   regionale dell' istruzione   e   della   cultura,   corredate    dalla deliberazione esecutiva con cui dispone   l' assunzione  del mutuo o dell' atto  di  adesione   dell' istituto  mutuante. L' erogazione  della  prima  annualità  dei  contributi  è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> All' articolo 37  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 4, è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;   4.  Per  le  modalità  di  determinazione  della  spesa ammissibile, e  quelle  relative  alla  presentazione  delle domande,  ed  alla  concessione,  erogazione  e  revoca  dei contributi,  si  osservano   in   quanto   applicabili,   le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8,  9,  10  e  12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' articolo 37  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 5 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  5. Per l' anno 1992 il  termine  di  presentazione  delle domande è il 30 settembre 1992.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  92</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 87della legge regionale n. 4/1992</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 87  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 9 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma  1  sono  presentate   alla  Direzione  regionale  del commercio  e  del  turismo,  corredate  dalla  deliberazione esecutiva con cui si  dispone   l' assunzione  del  mutuo  e dall' atto   di   adesione       dell' istituto    mutuante. L' erogazione  della  prima  annualità  dei  contributi  è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> All' articolo 87  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 10 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  10.  Per  le  modalità  di  determinazione  della  spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione  delle domande, ed alla concessione e  revoca  dei  contributi,  si osservano le disposizioni di cui  al  Capo  IV  della  legge regionale n. 26/1967.  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">3.</span> All' articolo 87  della  legge  regionale  5  febbraio 1992, n. 4, il comma 14 è sostituito dal seguente:<p style="text-align: justify;">&lt;&lt;  14. Per l' anno 1992 il termine  di  presentazione  delle domande è il 30 settembre 1992.  &gt;&gt;.</p></p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  93</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Modifica dell' articolo 91della legge regionale n. 4/1992</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span> All' articolo 91, comma 15, della  legge  regionale  5 febbraio 1992, n. 4, la locuzione &lt;&lt;   per   l' acquisto  del complesso denominato " Villa Zuzzi"  &gt;&gt; è  sostituita  dalla locuzione &lt;&lt;  per l' acquisto e la realizzazione di opere  ed infrastrutture  &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">2.</span> Nella denominazione del capitolo 8540 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 la locuzione &lt;&lt;   per   l' acquisto  del  complesso denominato  "  Villa   Zuzzi"    &gt;&gt;   è   sostituita   dalla locuzione &lt;&lt;  per l' acquisto e la realizzazione di opere  ed infrastrutture  &gt;&gt;.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  94</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Entrata in vigore</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight:bold;">1.</span>  La presente  legge  entra  in  vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p></p></p></body></html>